In aula alla Camera, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha risposto alle interrogazioni a risposta immediata. sulle iniziative a tutela dei lavoratori portuali in relazione al cosiddetto diritto all’autoproduzione, anche alla luce di recenti pronunce del Giudice Amministrativo
Roma. Il Ministro ricorda che “la disciplina di settore contenuta nella legge quadro del ’94 è stata modifica nel 2020 per fronteggiare le emergenze derivanti dal Covid: in particolare, si era previsto che l’autoproduzione fosse ammessa solo qualora non fosse possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali mediante le imprese autorizzate ovvero tramite la fornitura di lavoro portuale temporaneo”.
Queste le parole del Ministro, in risposta all’interrogazione dell’On.le Luca Pastorino, Gruppo Misto-+Europa, sull’interpretazione data da Grandi Navi Veloci delle sentenze del Consiglio di Stato in merito a un’autorizzazione all’autoproduzione negata dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova. Ed ancora il Ministro sottolinea che la giurisprudenza richiamata non afferma alcun diritto delle imprese di navigazione all’autoproduzione con personale di bordo, confermando che deve essere utilizzato personale di terra nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge del 1994.
“Le recenti sentenze del 19 luglio 2024 – ha continuato Salvini – sottolineano i vincoli normativi per lo svolgimento in autoproduzione di operazioni di rizzaggio e derizzaggio da parte del vettore marittimo, ribadendo che lo stesso è tenuto a evidenziare il personale aggiuntivo rispetto a quello indicato nella tabella di armamento della nave e che lo stesso deve essere dedicato esclusivamente allo svolgimento delle operazioni portuali. Inoltre, il contratto collettivo nazionale di settore può stabilire una riserva a favore del personale di terra nello svolgimento delle operazioni di cui sopra”.
Salvini ha quindi concluso ribadendo che “che il Ministro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con le Autorità di Sistema Portuale – ovviamente – continueranno a monitorare la corretta applicazione della disciplina sulle operazioni portuali, perché da queste regole dipende lo sforzo comune a tutelare le prospettive occupazionali del lavoro portuale, nonché la qualità e la sicurezza dei relativi servizi”.
Ricordiamo che le due sentenze d’appello che il Consiglio di Stato ha pronunciato su due ricorsi di GNV contro altrettanti verdetti del Tar di Genova su opposizione dell’AdSP di Genova alle ripetute richieste di autorizzazione ad affidare al bordo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio del proprio carico, affermano la validità di tutti i motivi, ognuno di per sé sufficiente al diniego, opposti da Adsp a Gnv.
Su GNV, la prima sentenza ribadisce l’esclusività del personale da adibirsi a suddette operazioni, nonché la necessità che sia garantito il rispetto della normativa speciale inerente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori adibiti a tali funzioni; inoltre, il contratto collettivo nazionale del lavoro marittimo, ribadisce che le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli devono essere svolte da personale di terra specializzato e non da personale marittimo, in virtù della riserva in favore del personale di terra.
La seconda sentenza, i giudici, pur riconoscendo “il diritto all’autoproduzione di una compagnia già autorizzata a operare, ma coi limiti previsti da tale autorizzazione che non contempla la possibilità di utilizzare personale di bordo che non sia esclusivamente dedicato a tali mansioni”.
Gnv, cioè, potrà anche non avvalersi dell’articolo 17 o di eventuali fornitori terzi di operazioni portuali debitamente autorizzati, ma dovrà limitarsi ad impiegare per le operazioni portuali il personale alle proprie dipendenze che in tal senso le sia stato autorizzato dall’Adsp e secondo le modalità definite dall’ente. Inoltre, il Piano Organico del Porto redatto dall’AdSP di Genova, si legge nella sentenza, “predilige l’apporto del personale ex art. 17 della legge n. 84 del 1994” (ergo: “vi sono già i lavoratori di terra specializzati che, a norma dell’art. 23 del Ccnl di categoria, sono chiamati ‘normalmente’ a svolgere le operazioni di cui si tratta”).
“….non esiste norma ad oggi che iberalizza l’autoproduzione per le attività portuali a favore delle compagnie di navigazione”, è la linea affermata nel ‘question time’ di ieri del Ministro e del Governo.