Il TAR del Lazio condanna il Consorzio ASI di Brindisi

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La polifunzionalità del porto di non è compromessa dal deposito Edison

In sostanza si paventa tra le righe di ‘abuso d’ufficio’ da parte del Consorzio ASI sul caso del deposito costiero di gas della Edison da costruire ed esercire a Costa Morena nel porto di Brindisi

Roma. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso: “nota del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale – ASI di Brindisi del 10 gennaio 2024, prot. n. 99, recante ‘Deposito costiero di Gas Naturale liquefatto (GNL) da realizzare all’interno del poto di Brindisi. Comunicazione’; della nota del 17 gennaio 2024, prot. n. 211, recante ‘Deposito costiero di Gas Naturale liquefatto (GNL) da realizzare all’interno del porto di Brindisi. Comunicazione’; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;

per l’accertamento del diritto dell’Autorità di Sistema Portuale di esercitare i poteri e le funzioni di controllo e vigilanza in via riservata sul rispetto delle norme e sull’osservanza della prescrizione concernente i binari del ‘raccordo particolare’ portuale imposta dall’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Infrastrutture e Mobilità Sostenibili alla Edison del 22 agosto 2022 prot. n. 17487, ad installare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di N. 01644/2024 REG. RIC. gas naturale liquefatto (GNL), all’interno del porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di Accesso Morena Est, relativamente alla distanza minima di 5 mt., in qualità di ente proprietario dei binari” – dichiara la nullità degli atti impugnati. Condanna il Consorzio ASI di Brindisi al pagamento delle spese di lite sostenute dall’Autorità di Sistema Portuale, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti.

Fatto. Il ricorso riguarda le note del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale – ASI di Brindisi del 10 gennaio e 17 gennaio u.s., con le quali il Consorzio indicherebbe, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, prescrizioni ulteriori e diverse all’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già Ministero della Transazione Ecologica (“MASE”) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Edison S.p.a. con decreto del 22 agosto 2022, prot. 17487, per la realizzazione e l’esercizio di un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) all’interno del Porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di accesso Costa Morena (“Impianto GNL”).

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a consentire: l’attracco di navi metaniere per lo scarico del GNL al deposito aventi capacità di carico fino a circa 30.000 m3; l’attracco di navi metaniere (bettoline) per il carico di GNL dal deposito aventi capacità di carico minimo di 1000 m3; il trasferimento del prodotto liquido (GNL) dalle navi gasiere al serbatoio di stoccaggio e da quest’ ultimo alle bettoline (‘terminal to ship’), attraverso bracci di carico; baie di carico autocisterne; gestione BOG (Boil Off Gas); sistema di Rilascio/Torcia.
Atti. Con nota del 30 aprile 2021 il MASE ha avviato il procedimento di autorizzazione ex art. 10 d.lgs. n. 257/2016, indicendo contestualmente la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/90; conclusa positivamente per la Edison,con nota del 9 febbraio 2022 da parte del MASE.

Con Deliberazione della giunta regionale n. 859 in data 15 giugno 2022, la Regione Puglia ha espresso l’Intesa positiva ai fini del rilascio della autorizzazione, assicurandosi che la società adotti ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l’allacciamento bidirezionale dell’impianto alla rete di metanodotti.

Con nota del 28 giugno 2022 la Società ha confermato che “la configurazione impiantistica prevedrà un allacciamento bidirezionale dell’impianto alla rete gas, permettendo l’immissione del BOG (Boil Off Gas), per contribuire sin da subito alla riduzione della dipendenza dai prodotti petroliferi e ad incrementare le scorte di gas del Paese”.

Successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, con istanza del 13.7.2022 (integrata il 28.9.2022), la Edison ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima di un’area di mq 32.764,65 di area scoperta, di m² 4.800 di specchio acqueo e m² 398 di cunicolo sottopiano stradale per passaggio cavi e tubazioni, siti nel porto di Brindisi, radice della banchina di Costa Morena Est, individuata catastalmente al foglio 58, p.lla 1, del Comune di Brindisi, per la realizzazione dell’opera strategica autorizzata consistente in un deposito per la ricezione e distribuzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), per un periodo pari ad anni 35, di cui 30 di esercizio, 3 per la fase di costruzione e 2 per la fase di decommissioning.

Nelle more, il Comune di Brindisi ha domandato l’annullamento dell’autorizzazione con ricorso dinanzi al TAR Puglia – Lecce. Con ordinanza del 23 giugno 2023, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 135, lett. (f) e (h) c.p.a., stante la natura dell’Impianto GNL e la circostanza che “l’opera di che trattasi riveste carattere di infrastruttura strategica, ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, riguardante la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale, mediante attuazione del Quadro Strategico Nazionale”, disponendo la riassunzione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Con nota del 16.10.2023, l’AdSP ha domandato ad ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), con solo riferimento al ‘raccordo ferroviario’, la disponibilità/collaborazione onde pervenire ad un documento di indirizzo / studio di valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo e di sicurezza del ‘raccordo particolare’ presente in ambito portuale da redigersi in funzione della prospettata futura limitrofa realizzazione del deposito costiero di GNL.

L’ANSFISA conferma che ‘in esito a quanto richiesto (…) si fa presente che, per quanto consta a questa Agenzia, i binari adiacenti all’area in cui è prevista la realizzazione del deposito in oggetto sono di esclusiva pertinenza del terminal ‘Costa Morena Est’, all’interno del porto di Brindisi’ e, quindi, che ‘detti binari esulano dal campo di applicazione del d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e dalle competenze della scrivente Agenzia’.

L’Autorità portuale ha ricordato che la distanza di sicurezza di 30 metri riguarda (come affermato da Rfi) esclusivamente i binari di circolazione della rete nazionale; dal momento che i binari del porto non sono binari di circolazione, ma di manovra, non risulta esserci per tali binari una distanza minima stabilita.

Normalmente, per prassi, si applica una distanza minima di 3 m dall’interasse, al fine di assicurare una via di sfuggita fisica a favore dell’operatore di manovra. In via cautelativa, è stata considerata ai fini progettuali una distanza di 5 metri dal binario e che tali conclusioni sono state accolte nel Decreto di Autorizzazione.
Il MASE (21 novembre 2023) ha riscontrato i rilievi dell’Autorità di SPMAM e, nel ribadire la strategicità dell’impianto, ha confermato di “condividere le osservazioni/approfondimenti di AdSP”.

Il Consorzio ASI (10 gennaio 2024) comunica a Edison e alle altre parti del procedimento il proprio intendimento di ribadire che “tutti i manufatti di qualsiasi natura e specie dovranno essere realizzati ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, non inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ferroviaria (come previsto dall’art. 49 del DPR 753/1980)” e che Edison dovrà provvedere a dare compiuto e concreto riscontro alle prescrizioni vincolati di questo Consorzio prima di iniziare i lavori del deposito. Inoltre, il Consorzio ha contestato anche l’Autorizzazione e/o il N.O.F. nel riconoscere la distanza di 5 mt.;

Avverso le predette note del Consorzio è insorta l’AdSPMAM contrastando tutte le tesi del Consorzio ASI: “Violazione dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, co. 1-quinquis, e 6, co. 4, l. n. 84/1994 s.m.i. ;- Illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di attribuzione del Consorzio ASI stante la funzione di amministrazione e controllo dell’ambito portuale affidata all’AdSP di Brindisi ivi incluso il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme e sull’osservazione della prescrizione quale ente proprietario dei binari; – carenza di potere difetto assoluto di attribuzioni e/o incompetenza del Consorzio ASI a «ridefinire» il perimetro delle prescrizioni dell’Autorizzazione”.

L’Impianto GNL unitamente al relativo binario, infatti, insiste all’interno del Porto di Brindisi in posizione prossima del Varco di Accesso Morena Est in un’area attualmente libera da impianti e, su dette aree, il Consorzio ASI difetterebbe completamente di attribuzioni, sia in materia di pianificazione, sia in materia di amministrazione e controllo, che sarebbero, invece, di esclusiva pertinenza dell’AdSP. Ne conseguirebbe la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione. E così, di seguito, i Giudici amministrativi del Lazio, riscontrano continui ‘eccesso di potere’ da parte del Consorzio ASI.
Diritto.

Il TAR del Lazio, confermando la sua competenza in merito al ricorso, fa riferimento “alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”; ricorda anche l’art. 135, co. 1, lett. f), c.p.a., laddove fa riferimento alle controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Ne consegue che la presente controversia, riguardando un progetto che dovrà prevedere il collegamento bidirezionale del deposito di stoccaggio al sistema nazionale del gas, rientra tra quelle riguardanti “infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella […] rete nazionale di gasdotti”, per le quali è prevista la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.

Alla luce del predetto contenuto degli atti impugnati e in considerazione delle competenze riconosciute dalla legge all’AdSP, risulta altresì infondata l’eccezione di difetto di legittimazione di quest’ultima. A tal riguardo, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 6 della legge 28.1.1994, n. 84, l’Autorità di sistema svolge, tra l’altro, i compiti di “indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo […] delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali”, nonché di “amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione”.

All’Autorità, inoltre, sono “conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro”. Quanto alla pianificazione urbanistica, come rilevato dallo stesso Consorzio, il Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, approvato con delibera di G. R. n 287 del 25.3.2003, contempla nella propria zonizzazione la “zona portuale” contigua alle aree produttive specificatamente normate. Per la zona portuale, peraltro, l’art. 32 NTA stabilisce che “L’utilizzo di questa zona è gestito dal demanio Marittimo – Autorità portuale di Brindisi”.

Poi, il TAR ripercorre per legge le funzioni e i compiti di un Consorzio ASI (e non più Consorzio del porto).
P. Q. M. : Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità degli atti impugnati. Condanna il Consorzio ASI di Brindisi al pagamento delle spese di lite sostenute dall’Autorità di Sistema Portuale, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente; Referendario, Massimiliano Scalise e Estensore Marco Savi.

Dopo tale annullamento delle due note dell’ASI (distanza minima dai binari), l’Ente sta valutando eventuale ricorso al Consiglio di Stato.

Sentito telefonicamente il presidente dell’AdSPMAM Prof Ugo Patroni Griffi, ha preferito non lasciare commenti.