L’omicidio nautico è legge. Con un testo snello costituto da due articoli l’Aula di Montecitorio il 22 settembre 2023 ha approvato in maniera definitiva la proposta di legge (già votato a febbraio 2023 dal Senato) che introduce nel nostro ordinamento la nuova fattispecie penale dell’omicidio nautico e delle lezioni nautiche gravi o gravissime, secondo un modello che mutua integralmente – per quanto compatibile – la disciplina in materia di circolazione stradale.
Il tutto in uno scenario normativo nel quale la nuova legge si interseca con anche le previsioni vigenti contenute sia nel Codice della nautica da diporto (di cui al D.lgs. n. 171/2005 modificato e innovato dal D. Lgs. n. 229/2017) sia nel Codice della navigazione (R.D. n. 327 del 1942). Fermo restando che ove manchino le disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile (art. 1, c. 2 codice della navigazione).
Il Legislatore, quindi, colma un vuoto normativo che era stato spesso all’attenzione anche dell’opinione pubblica per effetto di una serie di incidenti nautici, anche mortali, che vi sono stati negli anni e hanno funestato le estati.
Si tratta nel dettaglio di una modifica delle norme contenute nel codice penale, esattamente gli articoli 589-bis c.p., 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., inerenti l’omicidio nautico (appunto), la fuga del conducente e le lesioni personali.
L’articolo 589-bis al comma 1 prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 7 anni nel caso in cui la morte sia conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna e integri un’ipotesi di omicidio colposo.
Il riferimento, relativamente all’ambito di applicazione della fattispecie di reato – su cui si è intervenuto in sede referente al Senato 1 -, è alle unità da diporto (di cui all’articolo 3 del Codice della nautica da diporto) che navigano in acque marittime e interne, ossia in fiumi, laghi, lagune, canali. Ciò fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 172 del 2003 (in materia di riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) in relazione alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche nonché alle previsioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione (di cui al decreto-legge n. 457 del 1997) 2 .
Le pene sono innalzate da 8 a 12 anni (di reclusione) se il conducente dall’unità da diporto è in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona.
Nel dettaglio rispetto allo stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e a quello di alterazione psicofisica – conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – la novella legislativa mutua e rinvia tanto alle norme del Codice della strada quanto a quelle più specifiche contenute nel Codice della nautica da diporto e precisamente gli articoli 53-bis, comma 2, lett. c) e 53-quater) (per approfondimenti si legga R. Caragnano (a cura di), La Riforma del Codice della Nautica da diporto, Libellula Edizioni, 2018).
L’inasprimento delle pene (art. 589-bis, co. 3, c.p.) – reclusione da 8 a 12 anni – trova applicazione anche in caso di navigazione a fini commerciali e, quindi, nel caso in cui l’evento morte si verifichi ed è accertato per il conducente un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, quindi inferiore rispetto alla previsione base. Ciò proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza è rilevato nell’esercizio di un’attività professionale e, pertanto, realizza una ipotesi più grave di reato.
1.Durante l’esame della proposta di legge in Senato i termini più generici di nave, e natante e imbarcazione contenuti nel testo originario sono stati sostituti dalla dicitura “unità da diporto” , con il diretto richiamo all’art. 3 del codice della nautica da diporto.
2.Un decreto, quest’ultimo, che ha istituito il Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
Tuttavia la pena è più lieve – con la reclusione da 5 a 10 anni – se l’omicidio è cagionato da un conducente su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro e che non eserciti attività commerciale.
Le pene sono innalzate, altresì, nel caso in cui il conducente non sia munito di patente nautica (nei casi cui è prevista 3) oppure la patente sia stata sospesa o revocata oppure il veicolo a motore o l’unità da diporto siano di proprietà dell’autore del fatto e tali veicoli o unità sia sprovviste di assicurazione obbligatoria.
Per omicidio plurimo o omicidio e lesioni a una o più persone è prevista una pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo e fino a un massimo di 18 anni.
Nel caso in cui in seguito ad omicidio il conducente si dà alla fuga scatta una aggravante speciale e, similmente a quanto avviene nel codice stradale, è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni. Se invece il conducente, che con la sua condotta ha provocato ad altri lesioni personali, si dà alla fuga tale circostanza è una aggravante e prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 3 anni.
La nuova legge interviene anche nel caso di lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 a 3 anni nel caso in cui le lesioni procurate siano gravissime.
Se il conducente dell’unità da diporto, in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di droghe, cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime a una persona, è prevista rispettivamente la reclusione da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni. Le medesime pene si applicano per i conducenti di unità da diporto a fini commerciali anche con tasso alcolemico inferiore.
Nella fattispecie in cui le lesioni siano cagionate da un conducente con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro ma che non esercita attività commerciale le pene sono più lievi (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime).
Il Legislatore interviene anche sull’arresto obbligatorio in flagranza di reato nel caso in cui l’omicidio nautico sia aggravato dallo stato di alterazione del conducente, modificando così anche una norma del codice di procedura penale (art. 380, co.2, let. m-quater, c.p.p.). Non si procede con l’arresto in flagranza nel caso in cui il conducente si sia immediatamente fermato e adoperato per prestare o attivare i soccorsi. E’ esteso al settore della nautica l’arresto facoltativo in flagranza per lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
A margine della nuova legge emerge un quadro normativo più dettagliato e la volontà del Legislatore di intervenire con un impianto sanzionatorio specifico e l’esigenza di predisporre una normativa ad hoc che interseca, in maniera trasversale, altre previsioni di legge. La normativa, quindi, non è più residuale e si segue un percorso già intrapreso con il Codice della nautica da diporto (modificato nel 2017) che punta alla effettività dell’apparato sanzionatorio.
E’ chiaro in tal senso l’intervento organico e più strutturato su una materia, quella del diporto, legata al turismo e allo svago, che nasce quale fenomeno privato e senza fini di lucro, che però si sta affermando sempre più in Italia anche con lo sviluppo della locazione e del noleggio nonché di attività escursionistiche e itineranti e gli sport acquatici.
Avv. Prof.ssa Roberta Caragnano
Già Segretario Generale del Distretto Nautico della Regione Puglia
3.La patente è sempre obbligatoria per le unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri; per quelle di lunghezza pari o inferiore a 24 metri l’obbligo sussiste per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa o anche entro le 6 miglia se si tratta di moto d’acqua o se nell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a quelle indicate al comma 1, lett. b), del medesimo articolo. Negli altri casi la patente non è obbligatoria, ma sono richiesti determinati limiti di età (18 anni per le imbarcazioni, 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri e le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa).