Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti colma il vuoto di legge perdurante da 29 anni
Roma. Dopo i 90 giorni previsti dalla Legge sulla Concorrenza, riguardo all’articolo 18 della Legge 94/74, i due Ministeri, Infrastrutture e dei Trasporti ed Economia e Finanza, hanno firmato il Decreto del Regolamento sulle concessioni portuali, provvedimento attuativo atteso da circa 29 anni.
Il Decreto del Regolamento definisce i criteri per l’assegnazione delle concessioni; l’individuazione della durata delle concessioni; l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti; le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; l’individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari; l’individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale.
Il Consiglio di Stato (www.ilnasutilus.it del 03.11.2022) aveva espresso parere favorevole sul nuovo regolamento delle concessioni portuali. Il Decreto si inserisce nella cornice normativa dell’art. 37 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ai sensi del quale in ipotesi di concorso “(..) di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico – ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.
La Sezione del C. di S. ha invitato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “di valutare l’opportunità di introdurre un ulteriore comma contenente l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dell’attività di verifica, a cadenza annuale o quinquennale svolta dalle Autorità Portuali in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, nonché una banca dati in cui far confluire gli esiti di detta attività”. E ancora, sulle concessioni “L’Autorità concedente può autorizzare una maggior durata della concessione, comunque per un periodo non superiore ai cinque anni, parametrata all’ammortamento degli investimenti, per consentire la realizzazione di nuovi interventi che siano necessari per l’adeguamento delle strutture portuali o il mantenimento della loro funzionalità”.
Sulla scia delle valutazioni del C. di S. sono stati riposizionati alcuni passi relativi all’articolo 2; rafforzati in particolare gli obblighi di pubblicità in capo alle Autorità concedenti per quel che riguarda bandi o avvisi e relativi affidamenti.
Si evidenziano le variazioni in aumento dei canoni, l’esigenza di garantire spazi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie e portato da sei a dodici mesi il termine entro cui avviare le procedure di rinnovo o riassegnazione delle concessioni in scadenza. Sui criteri per la determinazione dei canoni non si parla più dell’impostazione patrimonial/immobiliare, prevedendo una componente fissa e una variabile, e prevedendo meccanismi di valorizzazione meglio ponderati sulla redditività dei beni da assegnare in concessione.
Altra novità rilevante è la previsione di un limite massimo (5 anni) alla estensione, in vigenza, delle concessioni, mentre viene confermato l’impianto relativo alle verifiche del rispetto di requisiti e previsioni della concessione in capo alle Autorità concedenti, con l’aggiunta però di un piano permanente di monitoraggio a carico del Ministero.
- Si allega il Regolamento