G7 pone la responsabilità per il tetto massimo del prezzo del petrolio russo sui commercianti, non sugli armatori

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L’+ sta valutando tagli al prezzo del grggio nei prossimi mesi mentre la discussione tra i grandi esportatori dovrebbe tenere in considerazioni la decisione dei Paesi del di introdurre un meccanismo di tetto al prezzo del petrolio russo basato sul divieto a coperture assicurative e finanziamenti per valori superiori al cap stabilito.

Gli assicuratori marittimi, i banchieri e i proprietari di petroliere potrebbero non essere ritenuti responsabili se i loro clienti violano il nuovo tetto massimo del prezzo G7 sulle vendite di petrolio russo, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, a condizione che facciano affidamento sulla parola dei loro clienti per il rispetto dei prezzi di trasporto.


La sentenza affronta alcune delle principali preoccupazioni del settore marittimo sui potenziali effetti del divieto.
La scorsa settiana, durante l’incontro in modalità virtuale, i Ministri delle Finanze del G7 hanno proposto “un divieto globale dei servizi che consentono il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi di origine russa a livello globale”, ad eccezione del petrolio acquistato al di sotto di un certo prezzo.

L’idea è una forma di “OPEC del compratore”: a meno che il petrolio non sia venduto al di sotto di una soglia di prezzo artificiale, non può essere assicurato o trasportato senza rischiare sanzioni.

La Guida del Tesoro, pubblicata di recente, istituisce tre livelli di fornitori di servizi per il trasporto marittimo di petrolio russo: raffinerie e broker petroliferi con accesso diretto ai dati sui prezzi (Livello I); banchieri e armatori con accesso occasionale ai dati sui prezzi (Livello II); e coloro che non hanno accesso ai dati sui prezzi nel normale svolgimento dell’attività, come assicuratori e P&I club (Livello III).

Tutti devono tenere un registro della conformità e tutti sono tenuti a svolgere la due prescrizioni sui propri clienti, ma gli armatori, i banchieri e gli assicuratori hanno un’importante esenzione: possono fare affidamento sui propri clienti per i dati sui prezzi. Se tali dati sono contraffatti, non sono responsabili per la partecipazione accidentale a una violazione delle sanzioni.

Il Tesoro Office of Foreign Asset Conrol ha consigliato: “Questo processo di registrazione e attestazione è progettato per creare un ‘porto sicuro’ per i fornitori di servizi dalla responsabilità per violazione delle sanzioni nei casi in cui i fornitori di servizi trattano inavvertitamente l’acquisto di petrolio russo marittimo al di sopra del tetto massimo a causa di registrazioni falsificate”.

L’OFAC (Office of Foreign Assets Control, Divisione del Dipartimento del Tesoro statunitense, che amministra e mette in atto sanzioni commerciali ed economiche basate sulla politica estera statunitense e gli obiettivi di sicurezza nazionale) prevede di assistere a tentativi di elusione delle sanzioni e ha avvertito le parti coinvolte di prestare attenzione a pratiche ingannevoli, come la manipolazione dell’AIS (Automatic Identification System), o la riluttanza a fornire dati sui prezzi.
L’Ufficio ha affermato, ancora, che intende armonizzare il proprio approccio normativo con gli altri membri del G7, indicando che le stesse Linee guida saranno applicate in modo ampio.

La decisione senza precedenti di imporre un tetto massimo di prezzo globale alle spedizioni marittime di petrolio russo è un tentativo di limitare la quantità di denaro che scorre verso Mosca senza un divieto assoluto sul suo greggio.
Un divieto totale avrebbe un impatto sostanziale sul resto dell’economia globale e il limite di prezzo è inteso come una soluzione di compromesso.

Affinché la misura possa essere pienamente efficace, occorrerebbe tuttavia il sostegno di Paesi terzi che acquistano grandi quantità di petrolio russo, come l’India.
Intanto, New Delhi non intende assecondare le richieste del G7 per un tetto ai prezzi del petrolio e quindi continuerà a comprare da Mosca e aumenterà anche gli acquisti di gas.