Bruxelles. La direttiva sugli impianti portuali di raccolta, adottata nel 2019, previene l’inquinamento marino provocato dalle navi, garantendo che i rifiuti prodotti dalle navi e quelli pescati passivamente non siano gettati in mare, ma restituiti a terra e adeguatamente gestiti.
Nell’ambito di questa direttiva, la Commissione ha adottato, oggi, quattro regolamenti di attuazione, elaborati in collaborazione con esperti degli Stati membri e in consultazione con le parti interessate.
In particolar modo, si afferma nella comunicazione del Directorate-General for Mobility and Transport, si tratta del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio. I quattro regolamenti riguardano:
a) Capacità di stoccaggio dei rifiuti in una nave
Quando fanno scalo in un porto dell’UE, le navi devono consegnare tutti i rifiuti alle strutture portuali. Un’esenzione a questa regola si applica alle navi con capacità sufficiente per immagazzinare i rifiuti accumulati durante il viaggio previsto fino al raggiungimento del successivo porto di scalo. Il presente regolamento di esecuzione definisce come determinare se una nave dispone di una capacità di stoccaggio sufficiente per l’applicazione di questa esenzione.
b) Navi che producono quantità ridotte di rifiuti e li gestiscono in modo sostenibile
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti a bordo di una nave è importante quanto l’obbligo di consegnarli in un porto. Per incentivare ciò, la direttiva prevede che i diritti portuali siano inferiori per le navi che producono quantità ridotte di rifiuti e che li gestiscano in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il presente regolamento di attuazione definisce i criteri per determinare quando una nave ha diritto a una tariffa ridotta per produrre meno rifiuti e gestirli correttamente.
c) Denuncia dei rifiuti catturati nelle reti da pesca
I porti devono raccogliere i rifiuti pescati passivamente, ovvero i rifiuti catturati nelle reti da pesca durante le normali operazioni dei pescherecci. Affinché tali rifiuti possano essere monitorati, la direttiva impone agli Stati membri di riferire sulla quantità e sulle caratteristiche dei rifiuti pescati passivamente consegnati ai loro porti. Il presente regolamento di esecuzione definisce come raccogliere e segnalare questi dati.
d) Selezione delle navi da ispezionare
Gli Stati membri sono tenuti a ispezionare il 15% delle navi che fanno scalo nei loro porti per verificare il rispetto delle norme sui rifiuti. A tal fine, gli Stati membri devono prendere di mira le navi per le quali il rischio di non conformità è più elevato. Il presente regolamento di esecuzione definisce un meccanismo per la selezione delle navi da ispezionare, sulla base di criteri comuni, in modo che la selezione avvenga allo stesso modo in tutta l’UE.
Abele Carruezzo