Bruxelles. La Commissione Europea, l’altro giorno, ha ritenuto valide le misure messe in atto dal Governo italiano a sostegno del comparto del trasporto marittimo relativamente nell’ambito del Registro Internazionale. Il Registro Internazionale italiano è stato istituito dalla legge n. 30/1998, per cui le navi iscritte, adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali, beneficiano di favorevoli regimi fiscali e previdenziali. Le valutazioni della Commissione erano e sono state nell’indirizzo di prevenire/evitare i cd “aiuti di Stato” ed ha autorizzato l’Italia a prorogare sino alla fine del 2023 i benefici del regime del Registro Internazionale ed estenderli a tutte le navi che battono una bandiera dello Spazio Economico Europeo (SEE).
La legge 30/1998. La legge n. 30 del 27 febbraio 1998 ha istituito il Registro Internazionale nel quale sono iscritte le navi maggiori adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. Il Registro Internazionale è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi appartenenti a soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti) italiani o di altri paesi dell’Ue;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da Registri stranieri appartenenti a soggetti non comunitari, i quali assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell’Ue, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi;
c) le navi appartenenti a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell’Ue (regime di “bareboat charter in” disciplinato dall’artt. 28 e 29 della legge n.234del 14.06.1989 e dal D.P.R. n.66 del 21.02.1990). Nel Registro Internazionale non possono comunque essere iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto. Una nave per essere iscritta ha bisogno di autorizzazione ministeriale, tenuto conto di appositi contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Successivamente, la Capitaneria di Porto, sede di Direzione Marittima prescelta, acquisita la documentazione di rito (art. 146 e seguenti C. Nav.), procede all’iscrizione della nave nel registro Internazionale. Le navi iscritte svolgono traffici commerciali internazionali: tuttavia,le navi da carico (incluse navi traghetto, merci e miste) oltre le 650 tonnellate di stazza lorda, iscritte nel R.I. possono effettuare anche traffici di cabotaggio limitatamente a 6 viaggi mensili, oppure viaggi illimitati purchè singolarmente superiori alle 100 miglia marine sempreché rispettino particolari condizioni sulla composizione dell’equipaggio; inoltre, la Circolare Min. n. 11341/2007 ha stabilito i criteri guida per le unità iscritte nel R.I. che effettuano i servizi di assistenza alle piattaforme off-shore; la legge n. 488/1999, poi, ha esteso, in favore dei lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, iscritte nel R.I., in attività date in appalto dall’armatore ad imprese italiane o straniere, gli sgravi contributivi.
La proroga Ue. La Commissione Ue ha concesso proroga dei benefici del R.I. fino al 2023 con l’impegno da parte dell’Italia per una serie di modifiche alle norme che regolano il Registro Internazionale al fine di evitare distorsioni della concorrenza e per evitare discriminazioni tra compagnie di navigazione e registri di altri Stati dello Spazio Economico Europeo.
L’Italia. Il nostro Paese dovrà assicurare che la riduzione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) applicata alle compagnie di navigazione di navi iscritte nel R. I. sarà applicata ai ricavi delle compagnie di navigazione derivanti dalle attività di trasporto marittimo, come il trasporto merci e passeggeri, ad altri ricavi accessori strettamente correlati alle attività di trasporto marittimo (sino ad un massimo del 50% delle entrate d’esercizio di una nave), ai ricavi – sulla base di determinate condizioni – prodotti da attività di rimorchio e di dragaggio nonché – sulla base di determinate condizioni – ai ricavi derivanti dalle attività di cessione a noleggio e alle attività di noleggio a tempo e a viaggio. La proroga prevede, inoltre, che se una compagnia di navigazione vuole beneficiare del regime del R. I., almeno una parte maggioritaria della sua flotta deve battere bandiera di uno Stato dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo.
Confitarma. Confitarma esprime apprezzamento per la decisione della Commissione europea che ha prorogato al 2023 il regime del Registro Internazionale per le navi. “Tale proroga – afferma Mario Mattioli, presidente di Confitarma – è di fondamentale importanza per la competitività dell’industria marittima genuinamente radicata sul nostro territorio. E’ quindi essenziale che la nostra Amministrazione si adoperi prontamente per applicare i contenuti della decisione della Commissione europea.”
L’Italia avrà sette mesi di tempo dalla decisione dell’altro giorno della Commissione Ue per adeguare le norme che regolano tale regime.