Monti salva trasporti e logistica

E' il Capo II sulla concorrenza, della , che riguarda da vicino i temi del trasporto e della liberalizzazione anche in ambito portuale. In particolare, l'articolo 34 tratta tutte le attività economiche ed elimina alcune restrizioni disposte dalle norme vigenti.

Le attività di trasporto sono evidenziate all', che potenzia l' (che spesso si occupa della movimentazione di merci e ). Il testo amplia le capacità dell'Autorità per la Concorrenza contro le pubbliche amministrazioni: “L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”.

Mentre l'articolo 37 riguarda la liberalizzazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelli aerei, marittimi e ferroviari; il testo impegna il ad emanare entro sei mesi dalla conversione del Decreto Monti “disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo”.

Questi provvedimenti dovranno seguire i seguenti principi: “garantire condizioni d'accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali; definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare”.

La parte del Decreto Monti che riguarda le infrastrutture è compresa nel Capo III, intitolato “Misure per lo sviluppo infrastrutturale”. Esso comprende gli articoli 41 (Misure per le opere d'interesse strategico), 42 (Misure per l'attrazione di capitali privati), 43 (Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure), 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici), 45 (Disposizioni in materia edilizia) e 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale).

Quest'ultimo, in particolare, ha lo scopo di “promuovere la realizzazione d'infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali”, assicurando alle Autorità Portuali la facoltà di “costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province ed i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie”; ed ancora dispone che “Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.