L’etichettatura del pescato, fondamentale per un acquisto sicuro

La scelta dell’acquisto del prodotto ittico non per nulla semplice. E’ necessario porre particolare attenzione alle indicazioni presenti sulle etichette (prodotti preconfezionati) e sui cartellini di vendita (pesce fresco).

Le informazioni, obbligatorie in ottemperanza alle recenti normative nazionali e comunitarie, devono fornire al consumatore tute quelle indicazioni necessarie che facilitano l’identificazione del prodotto.

Infatti nel caso di pesce allo stato sfuso fresco o congelato il cartellino deve contenere le seguenti indicazioni:

–       la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (pescato od allevato), la zona di cattura per il pescato ed il paese di provenienza per l’allevato;
–       il prezzo di vendita per unità di misura in Kg. riferito al peso netto;
–       per il pesce congelato la glassatura è da considerarsi tara.

Invece per il pescato surgelato, venduto esclusivamente in confezioni, l’etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

–       la denominazione di vendita o quella commerciale della specie, completata dal termine “surgelato”, il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura per il pescato o il paese di provenienza per l’allevato;
–       l’elenco degli ingredienti se l’acquisto riguarda un preparato (per esempio la zuppa di pesce o il risotto alla pescatora, etc…);
–       la quantità netta o quella nominale;
–       il termine minimo di conservazione () ossia la menzione “ da consumarsi preferibilmente entro” completata dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato;
–       il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
–       la sede dello stabilimento di produzione o di ;
–       una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
–       le modalità di conservazione del prodotto dopo l’acquisto completata dall’indicazione delle temperatura di conservazione;
–       l’avvertenza che il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato e le istruzioni per l’uso;
–       la quantità di alcuni ingredienti, quando questi figurino nella denominazione di vendita o siano messi in evidenza, con parole o immagini, nell’etichettatura (es. zuppa di pesce ai gamberi: in questo caso è obbligatorio indicare la percentuale di gamberi presente);
–       il prezzo di vendita della confezione.

Infine nel caso dei molluschi bivalvi è obbligatorio, in qualsiasi fase del trasporto oppure della distribuzione, compresa la vendita al dettaglio, mostrare il bollo sanitario recante informazioni sul paese d’origine del pescato, la denominazione scientifica in lingua italiana del mollusco, l’identificazione del centro di depurazione (stabulazione) o di spedizione a mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria, la data di confezionamento (giorno e mese) e quella di scadenza o, in alternativa, la dicitura “i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell’acquisto”. Il bollo sanitario non deve essere assolutamente trasferibile e può essere utilizzato solo ed esclusivamente una volta.
Non mi resta che augurarvi una buona spesa a tutti.

Michele Puca