Molti quando trattano dei titoli professionali del diporto nautico cercano di portare avanti interpretazioni a proprio vantaggio, non-tecniche, pur di essere impiegati a bordo di unità da diporto. Un ulteriore chiarimento è d’obbligo.
L’attuale quadro normativo della nautica da diporto, in Italia ed in Italia marittima, è rappresentato, dalle seguenti tre fonti normative:
a) Decreto n.121 del 10.05.2005 “Regolamento recante l’istituzione della disciplina dei titoli professionali del diporto” – detto anche “decreto dei titoli” in applicazione della legge 172 del 2003;
b) il D. Lgs.vo n.171 del 18.07.2005 “Codice della nautica del diporto” che, nel raccogliere tutte le norme in materia della nautica da diporto, introduce anche norme in materia di responsabilità dei comandanti e dell’equipaggio;
c) il Decreto n. 146 del 29.07.2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del D. Lgs.vo n.171, recante il Codice della nautica da diporto” – detto semplicemente – Regolamento attuativo, con novità sulla sicurezza per unità impiegate in attività di noleggio, entrato in vigore il 21 dicembre 2008.
Chiariamo subito, che la patente nautica non è sufficiente per comandare/condurre le unità da diporto impiegate in attività di noleggio; occorre essere in possesso di uno dei titoli professionali istituiti dal decreto 121/2003.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inteso recepire le direttive comunitarie in tema di requisiti minimi per la formazione della gente di mare e di adeguarsi agli standard della Convenzione internazionale IMO STCW ‘78 (International Maritime Organization Standard Training Convention of Watchkeeping) e successivi emendamenti richiesti per la formazione professionale degli equipaggi a bordo delle unità che trasportano passeggeri paganti.
La conseguenza principale è quella che i nuovi titoli consentono di poter imbarcare a bordo delle unità da diporto di qualsiasi bandiera. Ricordiamo che l’articolo 2 del Decreto Titoli annovera i titoli professionali del settore coperta (ufficiale di navigazione del diporto- capitano del diporto – comandante del diporto) e quelli del settore macchina (ufficiale di macchina del diporto – capitano di macchina del diporto – direttore di macchina del diporto); questo articolo si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.
Poi rimane ancora tutta aperta la questione internazionale dei titoli, salvo la conversione bilaterale in atto tra il Governo inglese (Maritime & Coast Guard Agency –MCA) e quello Italiano. Ultimo accenno è doveroso farlo circa il contratto di questi lavoratori, quello del 2007, dove all’articolo 1 recita: “il presente CCNL si applica ai marittimi componenti l’equipaggio delle unità da diporto adibiti a scopi commerciali, anche non in esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare”; applicabile anche in caso di scopi non commerciali; non prevede una durata minima d’imbarco.
Ed ancora, quest’articolo, in tema di sicurezza sul lavoro, il comandante diventa un preposto dell’armatore, cioè delegato a presidiare la sicurezza di bordo; cioè, in caso di infortunio sul lavoro a bordo, il comandante è responsabile. Si consiglia, prima di sottoscrivere un contratto di locazione o noleggio, di non imbarcare comandanti privi di abilitazione necessaria, diffidando di quei contratti del tipo “locazione con skipper”, espressione inesistente nei nostri ordinamenti.
E comunque, dal 16 maggio 2011, sarà, pertanto, necessario eseguire la valutazione del rischio, la necessaria formazione del personale, redigere il piano di sicurezza, nominare un responsabile così come previsto dal D. Lgs.vo 81/2008 (testo unico della sicurezza del lavoro).