Roma. Il d.d.l. sulla ‘concorrenza‘ è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 04 novembre 2021e in questi giorni si trova all’esame del Parlamento, presso la Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato per poterlo trasformare in legge. Tale decreto, leggendo la parte che interessa i porti, interviene sul sistema di regole che riguardano soggetti, pubblici e privati, che operano nei porti italiani.
L’Italia conta molto sulla strategicità dei sistemi portuali; il settore marittimo/portuale italiano è importante per lo sviluppo economico di molti settori produttivi legati alla rete dei porti; i porti italiani sono su molte rotte internazionali dei flussi merceologici, soprattutto quelli del Mezzogiorno; ed ancora i porti sono nella catena logistica, e grazie alla loro retroportualità svolgono il ruolo di ‘nodi’ di un sistema integrato e intermodale. E’ noto che i porti sono soprattutto punti di accesso per l’approvvigionamento di materie prime e la commercializzazione dei prodotti finiti dell’industria italiana, oltre ad avere un ruolo strategico a livello geo-politico.
In tale contesto, il d.d.l. Concorrenza cerca di aggiornare la legge n.84/1994 con l’obiettivo fondamentale di incrementare la competitività del settore marittimo/portuale e prevede l’inserimento del principio dell’evidenza pubblica in materia di affidamento delle concessioni portuali.
Il decreto in discussione, il Governo non ritiene più valido, per i porti di rilevanza economica nazionale, il ‘divieto di accumulo’ delle concessioni previsto all’art.18,c.7, della legge n. 84/1994.
Sostanzialmente, ora la legge impone un duplice divieto: l’impresa portuale concessionaria non può essere (contestualmente) titolare di due differenti concessioni nello stesso porto (salvo attività differenti); poi, non può svolgere attività portuali in aree demaniali diverse da quelle loro assentite. Questo per evitare agli operatori di situazioni di ‘monopolisti’ ed evitare la formazione di posizioni dominanti; tutto questo risponde a un mercato del ventennio passato, oramai superato dalle alleanze fra operatori/terminalisti. Il mercato di questi ultimi anni ha creato il consolidamento degli operatori del trasporto marittimo, sempre più legati e integrati con quelli della logistica di terra.
Per molte associazioni dei terminalisti il divieto di cumulo di concessioni favorisce una perdita di competitività degli scali portuali italiani, soprattutto verso i porti dell’ Unione europea del north range.
Secondo l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato il Governo non dovrebbe limitarsi a rimuovere – come ha fatto – il divieto di doppia concessione, ma nel prosieguo dell’iter del Ddl dovrebbe smantellare più a fondo i presupposti del sistema concessorio della legge 84/94. In particolare, il Garante afferma che sul “cumulo di più concessioni di cui al comma 7, la previsione del divieto (allo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili) limita la possibilità di generare efficienze ed economie di scala nei porti aperti alla competizione internazionale”.
Intanto, dopo l’Autorità per la regolazione dei Trasporti e quella Garante per la Concorrenza e il Mercato, anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha presentato un proprio parere alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato impegnata sulla conversione in legge del d.d.l. annuale sulla Concorrenza, intervenendo con una riscrittura dell’articolo 18 della 84/94 dal titolo ‘concessioni terminalistiche’.
L’emendamento recita: “Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l’Anac adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti”.
Come si nota, un emendamento che le attribuirebbe la prerogativa di definire bandi tipo per l’assegnazione delle banchine.