Porto di Brindisi: a gonfie Vele

Brindisi-Appena un mese addietro, avevamo notato il vento contrario, prodiero, su “Le Vele” del porto di Brindisi. E come accade che in una zona di ‘‘ il vento ruoti e si mette a bonaccia, così è stato per Brindisi. Le sentenze dei giudici vanno sempre rispettate. Nel caso del “le Vele”, previsto e mai realizzato, nell’area di Costa del porto di Brindisi, ne aveva ricevute più di una.

Per il , la prima sentenza è di assoluzione; la seconda è passata in giudicato, mentre per quella del Consiglio di Stato (organo di giustizia amministrativa) il in oggetto non appartiene alla fattispecie del reato di lottizzazione. In ultimo, la Procura di Brindisi richiedeva ulteriori accertamenti per presunto abuso edilizio a carico del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Meridionale, prof. Ugo (all’epoca dei fatti non era insediato in questa carica).

Ora finalmente si chiude il capitolo. Il Gip, Valerio Fracassi, ha respinto il ricorso della Procura di Brindisi, con cui si chiedeva di revocare la sentenza di ‘non luogo a procedere’ del 2016; il Gip ha confermato la sentenza precedente con motivazioni forti e decise. Non vi è stato reato di lottizzazione abusiva per la costruzione – mai realizzata – del terminal “Le Vele”.

“La destinazione d’uso urbanistica delle banchine di Costa Morena è rimasta immutata dalla data di approvazione del di Brindisi, risalente all’anno 1975, ed è pertanto commerciale/industriale”.

“Ma la singolarità della vicenda sta nel fatto che, successivamente, è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza depositata dal PM accogliendo viceversa la tesi dell’Autorità portuale e sancendo una volta per tutte, in modo definitivo, la correttezza dell’opinione giuridica del giudice nella sentenza impugnata quanto alla natura del Piano Regolatore Portuale ed alla destinazione di zona”.

“Le funzioni di accertamento della verità – si legge nelle conclusioni del Gip – devono attenersi alle regole che governano la ricerca nel nostro sistema penale.” E nell’ultimo passaggio si sottolinea che “ll nostro sistema processuale prevede, infatti la revisione della sentenza di condanna e non di quella di assoluzione o proscioglimento. P.q.m. – dichiara inammissibile la richiesta di revoca della sentenza emessa dal GUP presso questo Tribunale.”

Salvatore