Catania. Il Tar fa chiarezza sul rebus della pulizia del Porto, affermando che non è competenza del Comune di Catania, ma dell’Autorità Portuale. Ancora un caso di contrasto fra amministrazioni, quella tra Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ed il Comune di Catania. Stiamo assistendo a molte diatribe in questi ultimi anni, tra lo Stato e le Regioni, Provincie e Comuni; si ricorre facilmente al giudizio di un Tribunale Amministrativo Regionale per qualunque problema, mettendo in discussione le leggi di uno Stato. Sembra tornare ai tempi del ‘feudalesimo-rete vassalla’: sistema politico economico e sociale che si affermò nell’Europa occidentale, prima dell’età moderna.
Organizzazioni territoriali in cui era evidente la presenza di rapporti personali tra i vari ‘signori’, ‘governatori’ locali; come dire il ‘porto’ è della mia città e lo gestisco fuori dalle leggi nazionali, al di là delle funzioni socio-economiche operative di una città/porto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, si è trovato a valutare un ricorso, proposto da una società titolare di regolare contratto con l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale per servizi d’igiene, pulizia e raccolta rifiuti in ambito portuale, contro il Comune di Catania il quale aveva affidato ad altra ditta lo stesso servizio nel porto di Catania.
La sentenza del Tar, che accoglie il ricorso presentato dalla società cooperativa “La Portuale II”, chiarisce una posizione di responsabilità che nei mesi scorsi ha visto protagonisti il Comune di Catania e l’Autorità Portuale. Mesi addietro, settembre 2020, il caso era stato sollevato dal gruppo 5Stelle con una interrogazione al Comune di Catania che chiedeva “chiarimenti su chi dovesse svolgere il servizio di pulizia e sulle motivazioni per cui l’Amministrazione avesse esteso il servizio nell’area del porto, richiedendo agli operatori anche il pagamento della Tari”. Il Comune di Catania risponde che è tutto regolare e la pulizia spetta al Comune.
Fatto e Diritto. La Portuale II Società Cooperativa ha avuto affidato dall’Autorità di Sistema Portuale competente il servizio di pulizia, spazzamento e connessi di tutte le banchine, piazzali e calate portuali, nonché del servizio di pulizia degli specchi acquei del porto di Catania, giusto contratto rep. n. 54 del 14.1.2019, con scadenza originaria il 17.8.2019 e, poi, sino al 30.11.2019. In data 15.11.2019, con nota assunta al prot. n. 12506-E-2019, la coop. La Portuale II, ha richiesto il rilascio di concessione per lo svolgimento del servizio già affidatole in precedenza, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. A seguito della novella legislativa introdotta dal D.lgs. n. 232/2017, che ha modificato l’art. 6, comma 4 della l. n. 84/1994, eliminando sostanzialmente la preventiva individuazione con decreto ministeriale dei servizi di interesse generale di competenza dell’Autorità portuale, è divenuto dubbio se il servizio di pulizia e spazzamento delle aree portuali rientrasse ancora tra le competenze dell’Autorità portuale, o non fosse transitato in capo all’amministrazione comunale.
Pur mancando la conoscenza specifica degli atti in base ai quali la Dusty s.r.l. era (apparentemente) a sé succeduta nell’esecuzione del servizio di pulizia e raccolta presso il Porto di Catania, la Portuale II Società, veniva sostituita dalla Dusty, dietro incarico del Comune, per questo agiva a tutela delle proprie ragioni con un ricorso al Tar notificato il 02/03/2020. Il Comune – scrivono i giudici – aveva determinato la propria competenza in ordine allo svolgimento del servizio di pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti delle banchine, dei piazzali e delle calate del porto di Catania, affidando il servizio alla Dusty”, e contemporaneamente si veniva a determinare l’incompetenza da parte dell’A.P.
Sentenza del TAR. Dagli atti presentati non si evince come la ‘competenza’ di un ente locale, quale il Comune di Catania, potrebbe sottrarre a quella dell’A.P. di Catania un’attività del servizio di igiene su aree e beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. Il modo di ragionare dei difensori del Comune potrebbe portare a risultati aberranti. L’Autorità Portuale, chiamata alla “amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione” in base alla lettera e) del quarto comma dell’art. 5 della L. n. 84/1990, sarebbe da un lato – dove la situazione di pericolo dovesse discendere dal precario stato di svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti in area portuale – esposta a responsabilità nei confronti degli operatori portuali e di qualunque altro soggetto ivi ammesso a norma dell’art. 2051 c.c.: mentre, dall’altro, sarebbe priva di qualunque potere giuridico per riportare a normalità l’attività di raccolta dei rifiuti nel medesimo ambito, non potendone esercitare alcuno (come la comminatoria di penali e, quale extrema ratio, la risoluzione del rapporto contrattuale, con la scelta di altro operatore economico cui affidare lo svolgimento del medesimo servizio) nei confronti della contro interessata Dusty s.r.l. Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), nell’accogliere il ricorso, presentato dalla cooperativa La Portuale II, dichiara che la pulizia spetta esclusivamente all’Autorità Portuale e non al Comune e la Dusty non ha alcun titolo per svolgere il servizio.
Osservazioni. La confusione nasceva da una nota del Ministero, con la quale riscontrava la richiesta di parere del Comune di Catania, e da un’errata interpretazione del D.lgs.
n. 232/2017, che aveva introdotto innovazioni normative, causando incertezze negli operatori di tale settore. La questione avrà sicuramente del seguito, come conferma il presidente dell’Autorità portuale, Andrea Annunziata , che commenta la decisione del Tar: “Deciderà l’Avvocatura dello Stato”. Per motivi esclusivamente di studio si riporta la sentenza del Tar Catania.
Abele Carruezzo
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