Si è riunito il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale per deliberare in merito alle operazioni di concentrazione societarie riguardanti MSC/Messina e PSA/Sech. Il Comitato, acquisito anche il parere unanime della Commissione Consultiva, che riunisce le rappresentanze di imprese e sindacati, ha deliberato, unanimemente, in senso favorevole al rilascio delle autorizzazioni al termine di una complessa e articolata istruttoria. Secondo quanto deliberato, le autorizzazioni richieste sono rilasciate previa verifica delle dichiarazioni di impegno al puntuale rispetto dei piani di impresa in termini di traffici, investimenti e occupazione.
Nel merito l’istruttoria si è sviluppata, in particolare, sull’interpretazione dell’Art 18, comma 7 della L 84/94 e sul tema è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che, pronunciandosi su una questione di massima di livello nazionale, ha aderito – seguendo l’orientamento ormai maggioritario sviluppatosi in materia anche da parte dell’Avvocatura distrettuale – ad una interpretazione funzionale della norma. In particolare secondo l’Avvocatura, l’acquisizione di un controllo azionario su un soggetto che disponga di un altro titolo concessorio trova un limite esclusivamente nella valutazione sull’idoneità tecnica ed economica del nuovo soggetto e sugli effetti dell’operazione sul mercato portuale di riferimento; mercato che, richiamando precedenti deliberazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea, deve essere inteso come un arco costiero di 200-300 km che nel caso in esame si estende dallo scalo di Vado a quello di Livorno (catchment area).
Su quest’ultimo aspetto il parere dell’Avvocatura riprende le conclusioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che in merito all’operazione Sech/PSA, ha ritenuto, oltre al fatto che la stessa operazione rimane entro le soglie per cui non è neppure prevista la comunicazione preventiva dell’operazione di concentrazione alla stessa Autorità, che le evidenze raccolte non giustifichino ulteriori approfondimenti ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza (L.287/1990). L’Autorità Garante, non rilevando alcun contrasto delle operazioni con la norma, si è comunque riservata di monitorare i futuri comportamenti delle imprese di riferimento qualora risultino restrittivi della concorrenza.
Il parere dell’Avvocatura ha altresì ritenuto ammissibile l’operazione MSC/Messina rispetto alla quale, peraltro, le parti hanno dichiarato di rinunciare al controllo congiunto attraverso specifici patti parasociali. Anche rispetto alla suddetta operazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha ravvisato profili di criticità. Le operazioni oggetto di delibera sono state inoltre considerate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri estranee all’esercizio dei poteri speciali per la tutela di asset strategici (golden power) in accoglimento della proposta avanzata in sede di istruttoria dal MIT.
Con le deliberazioni assunte l’Autorità di Sistema risponde alle più evolute tendenze del mercato internazionale sempre più orientate alla ricerca di economie di scala ed alla concorrenza tra grandi gruppi in grado di sostenere investimenti adeguati all’evoluzione della domanda.
Sempre ieri il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato da Alta Ponte Parodi S.p.A. il cui oggetto principale era la richiesta di risarcimento danni per il ritardo nella liberazione delle aree e nell’esecuzione dei lavori presso Ponte Parodi. La sentenza fa chiarezza su ruolo e compiti dell’Autorità di Sistema Portuale favorendo la programmata riqualificazione del compendio Ponte Parodi e Calata Santa Limbania.