L’arcinota – per gli addetti al settore – “Guerra delle Banane” tra la Roma Terminal Container S.p.A. (Gruppo MSC), la Civitavecchia Fruit&Forest Terminal S.p.A., e, infine, l’ADSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha recentemente avuto il suo primo epilogo giudiziario nella sentenza n. 00848/2020 del TAR Lazio.
Quest’ultima, al di là della vicenda in sé dibattuta, si appresta a turbare la portualità italica per via delle osservazioni maturate dai giudici amministrativi secondo cui non può considerarsi illegittima la movimentazione e lo stoccaggio di container su di una banchina pubblica da parte di una impresa portuale ex art. 16, Legge n. 84/1994.
Si venga all’occasione. Nell’anno 2014 la Civitavecchia Fruit&Forest Terminal S.p.A., (di seguito, “CFFT”), già concessionaria demaniale ex art. 36 Cod. Nav., di un’area interna alla banchina per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti forestali e ortofrutticoli, ha chiesto e ottenuto dalla locale ADSP una variazione della suddetta concessione.
Attraverso quest’ultima operazione, in sostanza, la CFFT è stata autorizzata finanche allo stoccaggio e alla movimentazione di container su una parte del proprio compendio demaniale; per fare ciò, ça va sans dire, la CFFT è stata autorizzata all’esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della Legge n. 84/1994.
La suddetta operazione, tuttavia, è stata reputata illegittima e anticoncorrenziale da parte del terminalista portuale Roma Terminal Container S.p.A., (di seguito, “RTC”) che, sin dall’anno 2006, è titolare di una concessione demaniale ex art. 18 della Legge n. 84/1994 “per lo svolgimento di tutte le attività di gestione ed esercizio del locale terminal container (imbarco, sbarco, trasbordo e deposito delle merci in container, servizi accessori e complementari alle operazioni portuali, per conto proprio e per conto terzi) in zona C1”.
Secondo le censure mosse dalla RTC, in via preliminare, l’autorizzazione della CFFT alla movimentazione di container avrebbe: (I) costituito una variazione sostanziale della concessione demaniale precedentemente rilasciata che avrebbe, pertanto, abbisognato ex lege del parere dell’allora Comitato Portuale; (II) comportato una variazione della destinazione d’uso della zona ove insiste il proprio compendio demaniale in spregio alle disposizioni del Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia.
In via ulteriore la CFFT non avrebbe potuto svolgere le operazioni portuali di carico e scarico dei container perchè non è terminalista portuale (a differenza della RTC), non disponendo di una banchina portuale in concessione; contravvenendo a tali dettami la CFFT avrebbe agito alla stregua di un terminalista portuale pur non corrispondendo alcun canone demaniale né sostenendo i medesimi costi, in tema di strutture e personale, sopportati invece da RTC.
Orbene tali considerazioni, secondo quanto ravvisato dai giudici amministrativi, non appaiono condivisibili.
Innanzitutto – si legge nella sentenza in esame – le autorizzazioni rilasciate alla CFFT non costituiscono una “variazione sostanziale ai sensi dell’art. 24, comma 2, secondo periodo, Reg. Cod. Nav., del contenuto della precedente concessione”: lo scopo dell’autorizzazione e l’estensione dell’area in concessione sono rimasti inalterati e la CFFT, come già anticipato, era già titolare di un compendio demaniale per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti ortofrutticoli/forestali.
Con riferimento al secondo rilievo, invece, l’autorizzazione alla movimentazione e allo stoccaggio di container non può costituire una variazione della destinazione d’uso di una area deputata originariamente alla movimentazione e stoccaggio di sole merci convenzionali. I container – secondo l’orientamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – non rappresentano una categoria funzionale e/o merceologica quanto, invece, una mera modalità operativa per la movimentazione delle merci; tra l’altro la suddivisione in sottozone del Piano Regolatore Portuale non preclude la possibilità che una sottozona destinata a “movimentazione e stoccaggio di merci convenzionali” possa essere utilizzata finanche per la movimentazione di container (sia chiaro, “pur nella necessità del pieno rispetto delle norme e dei protocolli operativi relativi alla sicurezza delle attività portuali”).
Per quel che riguarda, infine, l’ultima censura, i giudici amministrativi ritengono che l’attività esercitata dalla CFFT non costituisca uno schema elusivo della normativa dettata dagli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/1994.
Non è necessario, difatti, che una impresa autorizzata ex art. 16 – come nel caso di specie – sia titolare anche di una concessione ex art. 18 per l’esercizio della propria attività. Inoltre la CFFT non gode della disponibilità in via esclusiva di una banchina “e non può operare allo stesso modo di un terminalista portuale (quale è invece la ricorrente RTC) per cui deve dotarsi di volta in volta, all’arrivo/partenza delle navi con prodotti ortofrutticoli, di una autorizzazione alla sosta temporanea per il tempo necessario a svolgere le operazioni di carico/scarico merci”.
Alla luce di tutto ciò, pertanto, la CFFT “non gode di privilegi o di un regime agevolato paragonabile a quello previsto dall’art. 18 per i concessionari di terminale”.