Pubblicata la nuova edizione Incoterms® 2020

Parigi. L’International Chamber of Commerce ha presentato ufficialmente, il mese scorso, l’edizione 2020 degli Incoterms. Le regole Incoterms sono degli elaborati che stabiliscono le condizioni commerciali essenziali a livello globale per la vendita di beni; relazionano ogni anno miliardi di miliardi di nel globale; dalla prima pubblicazione del 1936 la ICC ne cura la pubblicazione e la revisione decennale.

Le regole Incoterms riguardano un ordine d’acquisto, imballare ed etichettare una spedizione per il o preparare la documentazione necessaria in un porto; sostanzialmente sono una “guida” specifica per le parti  in causa che operano in importazione/esportazione merci e/o beni.

“Incoterms” è l’acronimo di termini commerciali internazionali e le rispettive regole contengono abbreviazioni per termini, come FOB (Free on board), DAP (Delivered at Place), EXW (Ex Work), CIP (Carriage and Insurance Paid To) che hanno tutti significati precisi per la vendita di beni in tutto il mondo, validi sia per i venditori e sia per gli acquirenti.

Anche per questa nuova edizione, pur conservando la natura “pattizia” per applicazione delle parti contraenti assumendone i rischi e costi del contratto di vendita internazionale, i “termini di resa” restano undici, senza intaccare i termini relativi al marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF). Da rilevare la sostituzione del termine DAT (Delivered at Place) del 2010 con il nuovo DPU (Delivery at Place Unloaded); la resa DAT è stata spesso utilizzata in relazione al trasporto container per esportazione di prodotti quali macchinari o impianti, carichi eccezionali, con gestione diretta di tutte le operazioni di e sbarco e posa a terra del container.

La resa DAT era utilizzata solo in caso di consegna nell’ambito di terminal portuale: definito per terminal qualunque luogo di consegna, coperto o meno e con la possibilità che tale luogo non coincida necessariamente con un terminal portuale. Con la nuova resa DPU introdotta dovrà esplicitare il luogo della consegna per liberare la merce. Altra modifica, riportata nell’edizione 2020, l’organizzatore del trasporto che può provvedere direttamente senza necessariamente avvalersi dei servizi di terzi.

Per il trasporto della merce via mare le parti possono pattuire che il compratore dia istruzioni al vettore marittimo di rilasciare una “on board” – cioè la merce è stata imbarcata – al venditore, con conseguente obbligo del venditore di consegnare la polizza a parte acquirente – tramite banca – . E ancora che il venditore sarà tenuto a stipulare una copertura assicurativa che garantisca tutti i rischi, anche quando non vi sia alcuna richiesta da parte del compratore.