BRINDISI – Si tratta spesso l’argomento del leasing finalizzato all’acquisto di un bene ovvero, nel caso di specie, di una unità da diporto.Ora prendiamo invece in esame il caso di un contratto di leasing che abbia per oggetto una unità da diporto non ancora finita quindi in fase di costruzione.
Accade frequentemente che l’appalto, per la costruzione di una unità da diporto per un uso privato commerciale, sia affidato ad un cantiere navale ma poi in seguito la società di leasing subentri nell’appalto ciò comportando riflessi fiscali di particolare rilievo.
Anche qui si segue la disciplina generale ai fini IVA ovvero se l’unità da diporto è adibita ad uso commerciale e sia destinata alla navigazione in alto mare, ovvero oltre le 12 miglia marine, secondo la disciplina già esaminata, l’appalto rientra nel campo di non imponibilità.
Al contrario l’uso privato dell’unità da diporto comporta il normale assoggettamento all’Iva con aliquota al 22% poiché l’appalto relativo alla costruzione dell’unità da diporto soggiace allo stesso regime IVA.
Infatti sia i corrispettivi sia la cessione del bene nel contratto di appalto dell’unità da diporto seguono lo stesso regime IVA.Va evidenziato che del regime della non imponibilità IVA, di cui può essere beneficiario l’utilizzatore/locatario, può usufruirne anche la società di leasing.
La motivazione risiede nel fatto che il locatario è un soggetto che ha il potere di disporre del bene al pari del proprietario con estensione dei relativi benefici.A livello comunitario è stato chiarito infatti che la cessione di beni si riferisce, ai fini IVA, a qualsivoglia operazione di trasferimento che consenta l’utilizzo del bene all’utilizzatore, come se quest’ultimo ne sia effettivamente il proprietario.
Si evidenzia che i corrispettivi pagati anche a titolo di acconto, per stato avanzamento lavori dalla società di leasing a favore dell’impresa che ha il compito di realizzare l’unità da diporto, sono attratti nell’ambito del contratto di leasing.
Quindi, come già detto, i corrispettivi pagati sono assoggettati al regime IVA se l’unità da diporto che si sta realizzando avrà un uso privato, mentre nel caso la stessa sarà utilizzata a fini commerciali questa potrà godere del regime di non imponibilità ai fini dell’imposta ricorrendone condizioni e presupposti.
Le percentuali di forfettizzazione, di cui si è già trattato, che stabiliscono l’entità dell’utilizzo del bene al di fuori delle 12 miglia marine, si applicano anche ai canoni che sono corrisposti prima della consegna del bene.A tal fine è utile che la società di leasing si faccia rilasciare un’apposita dichiarazione, circa l’utilizzo del bene (privato o commerciale), da parte del beneficiario dell’unità da diporto.
Cosimo Salvatore CORSA