Fuel EU Maritime, le esenzioni dell’Italia

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Porti e rotte su cui il Regolamento non si applicherà fino al 31 dicembre 2029

Lussemburgo. L’Italia ha esentato una serie di rotte di navigazione e porti nelle isole da alcune disposizioni del Regolamento FuelEU Maritime 2023/1805 – sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – che si applicherà dal 1° gennaio 2025.

La pubblicazione – sulla Gazzetta Ufficiale EU del 17.12.2024 – delle esenzioni di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (Regolamento FuelEU Maritime), si basa sulle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui a tale articolo.

Sono esenzioni – applicabili fino al 31 dicembre 2029 – previste dal Regolamento
dai limiti di emissione per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate e riguardano sostanzialmente tutti i porti delle isole minori e i traghetti in servizio tra la penisola e le isole maggiori con obblighi di servizio pubblico.

Nel documento – che si allega – pubblicato nella Gazzetta Europea sono elencate tutte le isole coinvolte da queste esenzione e le navi traghetto, che sono quelle che operano sulle rotte in convenzione pubblica per la continuità territoriale marittima, sancita dalla nostra Costituzione, preservandola da inevitabili aumenti del costo del trasporto derivanti dalle nuove regole.

In particolare, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, vengono introdotte deroghe sino al 2030 sia per i collegamenti con le isole minori sia per le rotte con le isole maggiori soggette a obblighi o convenzioni di servizio pubblico.

Un riconoscimento fondamentale per l’Italia, Paese caratterizzato da forte insularità e dalla flotta ro-ro/pax più grande al mondo.

L’accordo contiene altri elementi positivi: – Viene assicurata una maggiore coerenza tra gli obblighi previsti nella FuelEU Maritime e quelli dal Regolamento AFIR, circoscrivendo l’obbligo di utilizzo del cold ironing da parte delle navi portacontainer e passeggeri dal 2030 solo nei grandi porti della rete Ten-T Ue e solo dal 2035 al resto dei porti europei nel caso in cui questi abbiano la rete per attingere energia da terra. – Mantenuta anche l’esenzione dall’obbligo di utilizzo del cold ironing in caso di non disponibilità della rete elettrica, sosta in porto per meno di due ore, navi in rada (all’ancoraggio), o scalo in porto a causa di circostanze impreviste o emergenze, elementi che dovrebbero essere presi in considerazione anche nella revisione del CII. – I proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinati agli Stati Membri ma con obbligo di rendicontazione per assicurare che vengano destinati al settore del trasporto marittimo.

Il problema rimane sempre l’effettiva disponibilità dei nuovi carburanti sul mercato e nei porti a prezzi contenuti, al fine di non penalizzare ingiustamente le compagnie di navigazione.

*si allega documento