Slide courtesy Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Relativa all’elenco delle società di navigazione che specifica l’Autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2024.
Bruxelles. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’ ‘atto esecutivo’ che indica a quale Autorità di riferimento dovrà far capo ogni compagnia di navigazione quanto alla normativa ETS.
Appena giorni addietro le shipping company si erano già iscritte al sistema di scambio di certificati optando per il trading account, in alternativa al holding account che ora, dopo la pubbliucazione, sarà attivo da oggi 1° febbraio. Con l’elenco pubblicato, da parte dell’UE, le società proprietarie di navi saranno direttamente impattate dalla novità normativa in vigore dal 2024.
Infatti, l’atto di esecuzione pubblicato indica l’Autorità che riceverà le quote d’emissione corrispondenti alle emissioni rilasciate durante un anno solare dopo che le compagnie di navigazione hanno fatto scalo in porti europei. Le società di navigazione trasmettono all’Autorità nazionale di riferimento il Piano di Monitoraggio (MRV) verificato da un verificatore, ovvero le sue modifiche, ai sensi e per gli effetti previsti dal regolamento (UE) 2015/757 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.
Nell’Allegato sono elencate le compagnie di navigazione per ogni Paese SEE (Sistema Economico Europeo) di riferimento.
La direttiva 2003/87/CE prevede che per ciascuna società di navigazione sia responsabile uno Stato membro. Conformemente a tale Direttiva, lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato “Autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione”.
Per la Commissione UE aver predisposto un elenco di società di navigazione e delle rispettive Autorità di riferimento mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione e degli Stati membri fornendo informazioni su quale Stato membro gestirà una determinata società di navigazione. Nella lista rientrano le società in esso registrate e, quanto alle extracomunitarie, quelle che nel paese hanno effettuato negli ultimi quattro anni il maggior numero di toccate (l’aggiornamento è previsto su base biennale).
Dal primo gennaio 2024, il settore del trasporto marittimo è stato incluso nel sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Uniopne Europea (EU-ETS). La Commissione Europea, per questo lo scorso novembre, ha adottato il Regolamento di Esecuzione n. 2599 del 2023 (pubblicato sulla Gazzetta europea) sulle modalità di applicazione della Direttiva n. 87 del 2003; direttiva che istituisce il sistema EU-ETS per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle Autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, dove come Autorità di riferimento si intende lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione di quote sono le società di navigazione, e all’articolo 1, il Regolamento prevede che “se l’organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice Internazionale di Gestione della Sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, si è assunta anche la responsabilità di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l’obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale Direttiva (“obblighi della Direttiva ETS”), gli Stati membri si assicurano che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS”. A tal fine “ l’organizzazione o la persona fornisce all’Autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione un Documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS” .
Alcuni analisti hanno espresso anche la più pratica e semplice opzione di trasferire alla società ISM Manager (gestore tecnico della nave) la responsabilità di gestire l’ETS, giusto per evitare altri passaggi burocratici e visto che il ‘Registered Owner’ rimane ancora senza attivazione.
Nell’Allegato sono menzionati i Paesi con maggiore responsabilità verso le compoagnie di navigazione: Grecia (707), Spagna (450) e Germania (283); l’Italia ne conta 132 contribuenti. La distribuzione è stata operata da un algoritmo sviluppato dalla European Maritime Safety Agency (EMSA) considerando anche scali per il bunker. Non tutti i paesi avranno aziende shipping sotto la loro vigilanza, e per questo 23 Paesi su 30 riceveranno quote di emissioni EUA (Emission Unit Allowances) dagli armatori a settembre 2025.
A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, le società di navigazione presentano all’Autorità di riferimento responsabile, alle Autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione, la relazione verificata da un verificatore delle emissioni dell’anno precedente per ogni nave sotto la loro responsabilità. Entro la stessa data, le società comunicano alla sola Autorità di riferimento responsabile, i dati aggregati verificati da un verificatore sulle emissioni a livello di società relative all’anno precedente. In caso di cambiamento di società di navigazione, la società precedente presenta all’Autorità di riferimento responsabile, alle Autorità degli Stati di bandiera interessati, alla nuova società e alla Commissione, il prima possibile – e comunque non oltre tre mesi – dopo la data della modifica, una relazione verificata delle emissioni limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità.
Comunque, il termine per la restituzione delle quote è fissato al 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2025.
*si allega l’atto di esecuzione
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Al fine di facilitare l’identificazione delle società di navigazione, l’elenco comprende, se disponibile, il numero d’identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato di ciascun soggetto, così come registrato dai soggetti nel sistema Thetis MRV. Per garantire che i dati abbiano un formato uniforme, i pochi numeri che sono stati registrati dai soggetti in un formato che si discosta da quello del sistema di identificazione dell’IMO non sono riportati.