Convenzione SOLAS II-1 / Reg. 3-8 – Nuovi requisiti per le attrezzature per rimorchio e ormeggio in vigore dal 1° gennaio 2024

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Londra. Dallo scorso 1° gennaio sono in vigore gli emendamenti alla /3-8 in merito alle attrezzature di rimorchio e ormeggio a bordo delle navi.

Il Comitato per la Sicurezza (MSC 102, Maritime Safety Committee) dell’ IMO aveva adottato tali emendamenti giustificandoli necessari in quanto le nuove progettazioni delle navi, in particolare quelle di grandi dimensioni, ormai hanno raggiunto una tale complessità nelle prestazioni in mare e in porto.

Infatti, nel tempo, i sistemi di ormeggio e di rimorchio non hanno seguito gli stessi standard evolutivi della progettazione delle navi; questo ha portato a registrare un elevato numero di incidenti, nonostante gli impegni a migliorare la sicurezza delle operazioni di c.s. .

Per questo, il Comitato per la Sicurezza ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza per la progettazione, la selezione, l’ispezione, la manutenzione e la sostituzione dei dispositivi di ormeggio e di rimorchio, in combinazione con le circolari MSC.1/Circ.1175/Rev.1, MSC.1/Circ.1619 e MSC.1/Circ.1620).
Gli Armatori e le rispettive Compagnie di navigazione dovranno stabilire le procedure di manutenzione e ispezione a bordo delle navi, al fine di garantire ‘identificazione e controllo’ delle attrezzature di ormeggio utilizzate durante le operazioni.

Dovranno assicurare ispezioni periodiche per esaminare lo stato delle cime di ormeggio; verificare che il ‘piano di progettazione originale’ delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante le operazioni di rimorchio e ormeggio si trovi a bordo.

Per le nuove costruzioni, i progettisti e i costruttori navali devono assicurarsi che la documentazione fornita contenga informazioni sufficienti: dati tecnici, manuali di manutenzione, specifiche e certificati delle cime di ormeggio per supportare gli armatori nello sviluppo delle procedure di manutenzione e ispezione.

Per le navi con chiglia impostata antecedente al 1° gennaio 2007, le quali, non essendo tenute a conformarsi alla SOLAS (capitolo II-1/ 3-8), non dispongono di un ‘piano di progettazione originale’ per supportare lo sviluppo dei nuovi requisiti di manutenzione e ispezione previsti dalla Convenzione. Per queste navi si parla di equiparare il ‘piano di progettazione originale’ con altro ‘piano di sistemazione degli ormeggi’ o qualsiasi altro documento in grado di indicare le specifiche di ormeggio al momento della costruzione della nave.

Gli Armatori – in alternativa – potranno utilizzare anche l’MBLSD (Minimum Breaking Load Ship Design), cioè il ‘carico di rottura minimo’ delle cime d’ormeggio (di nuova costruzione), per le quali le attrezzature di bordo e le strutture di supporto dello scafo sono progettate.

L’MBLSD dovrà essere determinato dagli Armatori in base alla capacità effettiva delle attrezzature e della struttura di supporto dello scafo. In questo caso, i calcoli devono essere presentati al Lloyd’s Register per una valutazione, al fine di coadiuvare gli armatori stessi durante l’elaborazione di un ‘piano di progettazione’ delle attrezzature d’ormeggio e rimorchio a bordo.

Nell’ipotesi che la nave non disponga della predetta documentazione, gli Armatori dovranno verificare la resistenza delle attrezzature di ormeggio e della struttura di supporto dello scafo in base alla MSC.1/Circ.1175/Rev.1 (“Linee Guida sulle attrezzature di bordo per il rimorchio e l’ormeggio”).

appiattimento su bitta

(Cavo da 68 mm che presenta gli effetti dovuti a sfregamento e appiattimento su bitta)

contaminazione da olio e idrocarburi

(Cavo da 68 mm che presenta gli effetti dovuti a contaminazione da olio e idrocarburi)