La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo respinge il ricorso dell’Italia con una sentenza che rasenta la contraddizione
Lussemburgo. Il Tribunale (Decima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione (UE) 2021/1757 della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.38399 – 2019/C (ex 2018/E) cui l’Italia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Italia, è annullata nella parte in cui essa qualifica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali come attività economica. 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
Il fatto. Decisione impugnata.
L’8 gennaio 2019, la Commissione UE ha proposto alla Repubblica italiana di adottare opportune
misure ai sensi dell’articolo 22 del regolamento 2015/1589 per porre fine all’esonero dall’IRES
(Imposta sul Reddito delle Società) relativamente alle attività economiche delle AdSP e di
conseguenza, per garantire che queste ultime fossero soggette all’IRES allo stesso modo delle altre imprese. Inoltre, la Commissione ha invitato le Autorità italiane a informarla per iscritto, entro un termine di due mesi dal ricevimento di detta proposta, dell’accettazione delle misure proposte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.
Il 7 marzo 2019 la Repubblica Italiana ha respinto la proposta della Commissione. Poiché le Autorità italiane non hanno accettato le opportune misure proposte la Commissione ha deciso, il 15 novembre 2019, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. In tale contesto, la Commissione ha invitato le Repubblica Italiana e le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Le Autorità italiane hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione con lettera del 4 febbraio 2020. Successivamente, la Commissione ha anche ricevuto osservazioni da varie parti interessate.
Il procedimento di indagine formale si è concluso con l’adozione della decisione impugnata.
Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione constata che le AdSP svolgono sia attività economiche che attività non economiche. Più precisamente, la Commissione ritiene che tre attività delle AdSP siano di natura economica (punti da 85 a 129 della decisione impugnata): – la concessione di accesso ai porti dietro remunerazione (vale a dire, le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate; (la concessione di accesso ai porti); – il rilascio di autorizzazioni dietro corrispettivo per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94 (il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali); – l’aggiudicazione di concessioni dietro remunerazione per i terreni e le infrastrutture portuali nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell’ambito portuale e nelle circoscrizioni territoriali (aggiudicazione di concessioni di aree demaniali e di banchine).
Nella sentenza del Tribunale di oggi, si legge che la Commissione non ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali costituisse un’attività economica. Alla luce della natura separabile delle attività delle AdSP qualificate come economiche nella decisione impugnata e al fine di garantire la certezza del diritto nell’esecuzione di detta decisione da parte della Repubblica Italiana, si deve annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa qualifica come attività economica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 77, e del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑239/01, EU:C:2003:514, punto 33). Per il resto, il ricorso dev’essere respinto.
Ed allora, canoni e tasse portuali – non le autorizzazioni ex 16 – sono redditi da tassare, ma per i Giudici l’Italia (che in realtà è intervenuta solo sui primi) ha già assolto.
Qui la sentenza è poco chiara. Infatti, sul ricorso dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, delle altre Adsp e di Assoporti contro la decisione della Commissione Europea del 2020 di contestare la liceità dell’esenzione dei redditi degli Enti portuali (da canoni concessori, riscossione tasse portuali e autorizzazioni alle operazioni portuali) dalla tassazione dei redditi di impresa (IRES) lascia un ampio margine di dubbio sulla portata della decisione.
Per i Giudici, “la Commissione ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che i canoni di concessione e i canoni portuali – le tasse portuali – costituivano il corrispettivo per attività di natura economica svolte dalle Adsp”. Ed ancora, “esiste una concorrenza tra alcuni porti italiani e alcuni porti di altri Stati membri, atteso che gli operatori di servizi portuali possono utilizzare diversi porti per raggiungere il medesimo entroterra”, e “diversi porti sono in concorrenza per attirare concessionari che possono gestire le loro aree demaniali, atteso che potenziali concessionari possono cercare di offrire servizi portuali anche in altri porti”, sicché il regime fiscale agevolato delle Adsp ha effetti distorsivi: “L’esistenza di detta concorrenza potenziale è sufficiente per concludere che l’esenzione dall’IRES può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri”.
Quasi una contraddizione: pur se la Commissione non è riuscita a dimostrare l’onere della prova per qualificare il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali come un servizio fornito sul mercato, la sentenza sembrerebbe negativa per i porti italiani.
Però il Tribunale, nel dispositivo finale, annulla la decisione della Commissione per gli introiti da autorizzazioni ex- art. 16 , e respinge la maggior parte del ricorso.
Poi, per quanto riguarda la cd ‘fuga di notizie’ da parte di SHIPPING ITALY, il Tribunale assolve la testata giornalistica on-line in quanto per i Giudici “non è stato possibile determinare con certezza la fonte della fuga di notizie” sicché le spese sono state compensate.
- Si allega sentenza della Corte di Giustizia Europea.