Obblighi e responsabilità circa la presentazione delle quote di emissione dell’UE–ETS

Commissione-Europea

Bruxelles. Sarà possibile commentare la proposta di regolamento tramite il sito web dell’UE fino a domani 28 settembre 2023. In modo piuttosto controverso, le opzioni vengono discusse anche dagli Stati membri. La Commissione deve adottare un regolamento finale nel quarto ultimo trimestre del 2023, prima che l’EU ETS per il trasporto marittimo entri in vigore il 1° gennaio 2024.

Un altro aspetto si sta ponendo all’attenzione della Commissione europea circa il l’estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) per includere le emissioni marittime: chi dovrebbe essere responsabile della presentazione delle quote di emissione alla relativa data di presentazione all’Autorità di gestione competente?

Il problema si pone in particolare nei casi in cui un armatore ha delegato la responsabilità di rispettare il Codice ISM a un gestore.

Si possono presentare due opzioni.

Opzione 1: l’armatore e il suo gestore dovrebbero decidere nel loro accordo di gestione bilaterale chi di loro è responsabile degli obblighi ETS)?
Opzione 2: il gestore dovrebbe essere sempre responsabile di tali obblighi a condizione che l’armatore gli abbia delegato la responsabilità di rispettare il codice ISM?

Gli analisti della questione vanno affermando l’importanza per i gestori di navi che gestiscono navi che non sono di loro proprietà, poiché l’assunzione degli obblighi ETS nei confronti dell’Autorità amministratrice è associata a rischi elevati. A seconda del traffico e delle emissioni di una nave, i costi ammonteranno probabilmente a una media di 500.000 euro all’anno – e potrebbero essere anche più alti.

Se la responsabilità di un dirigente rientra nell’Opzione 2, è responsabile della presentazione delle indennità all’Autorità di gestione alla data di presentazione. Il gestore vorrà stipulare nel contratto di gestione con l’armatore che quest’ultimo fornisca al gestore quote sufficienti affinché possa adempiere ai propri obblighi ETS; naturalmente il tutto evidenziato da documenti stipulati controfirmati.

Nel caso, ad esempio, di un noleggio a tempo, l’armatore cercherà di concordare con il noleggiatore a tempo che questi dovrà procurarsi le indennità per la nave noleggiata oppure rimborsare all’armatore i costi di approvvigionamento. Tuttavia, se l’armatore non trasferisce le quote al gestore, o se diventa insolvente e le quote cadono nella massa fallimentare, il gestore resta a mani vuote pur rimanendo responsabile del rispetto degli obblighi ETS.

Si sarebbe potuto pensare che il legislatore dell’UE fosse a favore dell’Opzione 2, che “è in linea con l’applicazione esistente della definizione di Compagnia di navigazione utilizzata nella legislazione dell’IMO e dell’UE negli ultimi 20 anni”. Tuttavia, sembrerebbe che il legislatore dell’UE sia ora intenzionato ad attuare l’Opzione 1.

Nella bozza dal titolo “Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione recante norme per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’amministrazione delle Compagnie di navigazione da parte delle Autorità amministratrici per quanto riguarda una Compagnia di navigazione”, si afferma che, in linea di principio, l’armatore è responsabile del rispetto degli obblighi ETS riguardanti l’Autorità di gestione. Tuttavia, se un gestore si è assunto la responsabilità di rispettare gli obblighi ETS sulla base di un accordo di gestione con l’armatore, è tenuto a presentare le quote all’autorità di gestione. Le parti possono quindi scegliere chi è responsabile del rispetto degli obblighi.

Se il gestore è responsabile, deve fornire all’Autorità di gestione un documento in cui risulti chiaramente che è stato debitamente incaricato dall’armatore di ottemperare agli obblighi ETS (articolo 1, paragrafo 2) insieme ai consueti recapiti (articolo 1, paragrafo 3). Qualora non sia stata fornita alcuna documentazione all’Autorità di gestione, l’armatore sarà considerato il soggetto responsabile degli obblighi ETS (art. 1 comma 4).

In effetti, l’Opzione 1 dà anche alle parti un maggiore margine di manovra per determinare come vogliono distribuire obblighi e rischi. Se un gestore non è responsabile degli obblighi ETS, ciò dovrebbe essere esplicitamente indicato nell’accordo di gestione.

Se l’armatore non vuole fornire le quote al gestore prima della data di presentazione (cioè perché l’armatore non vuole sopportare il rischio di insolvenza del gestore), le parti dovranno valutare la possibilità di nominare un fiduciario che detenga le quote in trust per entrambi. La bozza deve ancora essere approvata dalla Commissione.