Non solo gli addetti ai lavori ben conoscono come è stato rivoluzionato e cassato il principio del rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali in italia, in ossequio a nota direttiva europea ed a giurisprudenza, domestica ed europea, ma altresì è nota la trasformazione in corso della pubblica amministrazione, laddove oramai vanno a coesistere forme societarie ed ente pubblico, nella cui sfera giuridica permangono i controlli ed i poteri autarchici tipici dell’ente pubblico stesso. Una pubblica amministrazione oramai a geometrie variabili laddove l’incidenza del diritto comunitario indirizza l’ente pubblico verso una veste elastica, sposa della teoria dell’effetto utile: la migliore soluzione del caso concreto deve essere quella più corrispondente al fine che la norma comunitaria vuole perseguire.
Insomma una nozione ampia dell’ente pubblico consona ai fini da raggiungere e legata all’altra teoria maggiormente diffusa dell’influenza pubblica dominante: tale teoria presuppone la presenza distintiva di tre elementi caratterizzanti l’azione della pubblica amministrazione, ovvero il finanziamento pubblico maggioritario, il controllo pubblico sulla gestione e l’attribuzione alla mano pubblica della nomina della maggioranza dei membri dei componenti organi di direzione o di amministrazione o di vigilanza.
Fatte tali premesse si è fatto cenno in altre trattazione del requisito della demanialità: duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale ed appartenenza di servizio, ovvero scopo finalistico e funzionale del bene medesimo modificabile in casi tassativo ove può perdersi la demanialità. Demanio necessario e demanio marittimo quest’ultimo riconducibile ai porti, alle lagune, alle spiagge, alle rade, ai canali ed alle loro pertinenze quali darsene, dighe, fari, moli, ecc.
Poi e per completezza il demanio idrico ancorché identificabile in laghi, torrenti, canali, ghiacciai, ed acque ed acquedotto qualificati come pubblici. Demanialità quale regime giuridico tipico dei porti all’interno dei quali, come noto operano le concessioni demaniali, di cui qui si vuole trattare, ed oggetto di recentissime, dicembre 2018, sentenze innovative e confermative del contenuto del regime delle concessioni demaniali ex art. 36 codice della navigazione e art 16 e 18 legge 84/94, in entrambi i casi non più soggetti al diritto di insistenza definitivamente abrogato.
Il Consiglio di Stato ha deliberato che a differenza della proroga tacita, come conosciuta ed attuata per decenni sino all’avvio della procedura di infrazione della CE n.2008/4908, il rinnovo integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta. A tal proposito scaduto il termine essenziale dell’originale concessione demaniale marittima scatta automaticamente la devoluzione costitutiva dei beni presenti sul demanio amovibili con effetto ex leges non impedendo il rinnovo della concessione tale effetto traslativo della proprietà dei beni non agevolmente rimuovibili medesimi allo stato, sin dal tempo della scadenza del termine finale ed ultimo della concessione stessa.
I giudici hanno pertanto rimodulato la ratio iuris di uno dei modi originari di acquisto della proprietà ovvero l’accensione di immobile ad immobile, i cui effetti trapelano proprio alla scadenza del termine rimanendo al concessionario l’unica facoltà di operare la rimozione delle opere (!) prima della scadenza. Si può affermare, oggi più di ieri, che il principio del rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali é del tutto rimosso dall’ordinamento di settore.
Ed in effetti nei vari regolamenti e procedure in materia di demanio marittimo presenti sugli albi pretori di numerose Adsp, si parla di procedura di rinnovo che si attua con una procedura ad evidenza pubblica comparativa, salvo la richiesta che deve pervenire 180 giorni prima del termine finale di scadenza, verificando l’affidabilità del già concessionario e del rispetto delle condizioni tutte del titolo concessionario originario, passando per l’acquisizione del parere e della delibera del comitato di gestione.
D’altro canto poi, sempre in tema di proroga o rinnovazione i cui effetti giuridici valgono per il futuro, ben chiare sono le cause di cessazione della concessione demaniale marittima tra le quali ricordiamo la rinuncia, la scadenza espressa del termine essenziale, la decadenza e la revoca, circostanze tutte che non danno diritto ad alcun rimborso per opere eseguite o spese sostenute dal concessionario. Come accennato le opere amovibili gravitano nel patrimonio dello stato ipso iure.
Infine sia ben chiaro che il rinnovo di una concessione demaniale marittima integra gli estremi di una istanza per una nuova concessione demaniale, che si sostituisce alla precedente oramai scaduta per il verificarsi del decorso del termine essenziale di durata.
Scendendo ancora sul pratico e quindi innestando qualche osservazione sulla procedura di rinnovo, esso inizia con la pubblicazione dell’avviso pubblico a firma del dirigente della Adsp. Avviso che contiene elementi qualificanti tra cui la ditta richiedente, il tempo di durata del rinnovo, denominato espressamente nuovo rilascio e la messa a disposizione di chiunque ne abbia interesse per giorni non meno di 15 gg dalla data di pubblicazione on line della documentazione, comprovante la richiesta. Non mancheranno le tavole progettuali con le eventuali opere da realizzare. Termine di dieci giorni dalla pubblicazione normalmente destinato a coloro i quali intendono dare osservazioni e/o opposizioni.
Negato anche ad un comune rivierasco l’auto-assegnazione di una concessione demaniale ritenuta funzionale alle iniziative economiche ad intraprendere dall’ente locale medesimo nell’ipotesi di porticciolo turistico. I giudici hanno sentenziato sul rispetto del principio comunitario di una idonea procedura selettiva ai fini della assegnazione del bene demaniale oggetto di concessione, che nello specifico era la titolarità del porticciolo turistico demaniale. Il Comune aveva inteso “artatamente” confondere l’interesse pubblico per acquisire il titolo concessionario demaniale dalla successiva gara finalizzata alla gestione del porticciolo escludendo nella prima fase i soggetti terzi e privati, in barba al dettato normativo oggi non più solo di matrice Europea.
Si è ribadito che la concessione demaniale marittima, finendo una idonea fonte economica di guadagno, deve seguire una procedura di assegnazione comparativa che il Comune aveva concretamente impedito comportandosi allo stesso tempo come soggetto concedente e soggetto partecipante all’acquisizione del titolo concessorio.
Stessa reprimenda nei confronti di un altro comune che in questo caso disponeva della concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo demanio idrico a servizio del territorialmente presente porticciolo turistico, confondendo ruoli e funzioni e disapplicando la regola della massima diffusione del principio di imparzialità, ovvero a seguire l’assenza di gara pubblica per l’affidamento dei servizi strettamente portuali dando adito ad una cd ditta di auto concedente e concessionario da censurare con inclusione degli atti presupposti.
In conclusione una certa nuova veste alle Adsp oggi più che mai necessita unitamente ad un aggiornamento normativo delle discipline fondamentali di funzionamento, spostando l’asse di interesse su procedure, che da un lato tutelano il detentore del bene pubblico demaniale porto, ma dall’altro lo debbano rendere nella semplificazione amministrativa più duttile e dinamico negli obiettivi prioritari nell’obiettivo della massimizzazione dell’interesse economico e del collegato profitto, tipici aspetti dei settori privati.
E da qui che parte, anche, la scommessa per i prossimi anni delle tanto conclamate nuove Adsp.