DICHIARAZIONE DI ARMATORE

BRINDISI – Con la revisione del Codice della ad opera del D. Lgs. n. 229/17 diversi articoli e commi sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni. In alcuni casi sono state introdotte nuove norme, come nel caso dell’articolo 24 bis che si occupa della dichiarazione di anche nel Codice della Nautica da Diporto.

Nel merito la novellata disciplina prevede che 
chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Se l’armatore non vi provvede e l’esercizio non è assunto dal proprietario, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Tengono luogo della dichiarazione di armatore, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento.

La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dagli uffici comunali e dai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista dichiarazione che può essere resa anche in forma verbale. In quest’ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del Codice. In caso di non assunzione in esercizio da parte del proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.

Nella dichiarazione di armatore si devono evidenziare i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell’armatore e gli elementi di individuazione dell’unità. Inoltre quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre agli elementi precedenti deve contenere i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario e l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso dell’unità. L’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN) accoglie la trascrizione della dichiarazione di armatore mentre la licenza di navigazione riporta l’annotazione

In caso di discordanza tra le varie risultanze prevalgono i dati trascritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Operano poi le presunzioni di legge in materia di dichiarazione di armatore, infatti in difetto si presume armatore il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria. L’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

Secondo la novellata normativa è previsto che per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell’unità e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

 

Cosimo Salvatore CORSA