BRINDISI – Come è noto l’art. 39 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, è stato interessato da alcune modificazioni.In particolare il D. Lgs. n. 229/2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, apporta dei cambiamenti al capo IV del Titolo II del D. Lgs n. 171/2005.
Anzitutto le parole: “Obbligo di patente” sono sostituite dalle seguenti: “Patenti nautiche”.Ma gli aspetti più sostanziali sono riferibili al comma 1 laddove, con riferimento all’obbligo di conseguire la patente nautica da diporto per poter condurre alcuni tipi di natanti e imbarcazioni o navi da diporto, la lettera b) è sostituita dalla seguente formulazione: per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
Altra novità è rappresentata dal comma 6 che si occupa delle categorie nelle quali si distingue la patente nautica.La nuova formulazione prevede la seguente distinzione:
Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.
Viene altresì introdotto il comma 6-bis che prevede che “Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse.
Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Si confermano inoltre esenzioni, ai fini dell’esame, per alcune categorie di persone, che possono conseguire le patenti nautiche di categoria A e B se ufficiali della Marina Militare del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio permanente.
Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A e B se Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza in possesso di specializzazione di unità navale rilasciata dai Comandi della Guardia di Finanza, nonché per i sottufficiali delle Forze Armate a particolari condizioni.
E’ agevolato il rilascio, senza esame, della Patente Nautica di Categoria A, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del codice.
Cosimo Salvatore CORSA