PATENTE NAUTICA: Anagrafe Nazionale

BRINDISI – Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 229/2017 sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, recante Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, diversi articoli del codice hanno subito importanti modificazioni.

Prendiamo in esame l’art. 30 del citato D. Lgs. n. 229/2017 che introduce l’art. 39 bis, dopo l’art. 39 del Codice, denominato “Anagrafe nazionale delle patenti nautiche” il quale prevede che ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

Sono elementi essenziali dell’anagrafe i dati anagrafici, i dati relativi al rilascio, rinnovo, sospensione revoca, i dati relativi alle violazioni e infine quelli relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate

Diversi Enti sono chiamati ad implementare ed aggiornare l’anagrafe, completamente informatizzata, a partire dal Dipartimento per i Trasporti, Capitanerie di Porto, Uffici circondariali marittimi e Uffici della motorizzazione civile.L’accesso ai contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è disciplinato e consentito alle autorità pubbliche, alle Forze di polizia, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al .

 

 

Cosimo Salvatore CORSA