Nautica da Diporto tra posti barca e aree marine protette

ROMA – In merito al nuovo Codice della , molte novità attendono ancora giusti Decreti attuativi rispetto ad altre, già in vigore dal tredici febbraio scorso. Tra le novità più importanti, dobbiamo segnalare la disciplina dei posti, in uso nei “marina”, riservati al transito di barche e a persone con disabilità. Questa novità legislativa nasce dall'esigenza di garantire un numero di posti riservati a quello che in gergo nautico si chiama “transito semplice”: cioè per riposo nell'ambito di una lunga navigazione, rifugio per cattivo tempo o altro tipo di approdo di emergenza.

Vediamone le caratteristiche di questi posti dedicati ai transiti, sottolineando che la riforma li distingue per due periodi: quello compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre ed i restanti periodi dell'anno.  Gli accosti riservati al transito, dal 15 giugno al 15 settembre, sono l'8% dei posti barca disponibili; mentre nei restanti periodi dell'anno, sono distribuiti secondo la seguente tabelle: due posti riservati (fino a 50 posti barca) – tre (fino a100 posti barca) – cinque (fino a 150 posti barca) – dieci (fino a 250 posti barca) – quindici (da 251 a 500 posti barca) – venti (da 501 a 750 posti barca)- venticinque (oltre 750 posti barca).

E ancora i posti dovranno essere riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata; gratuiti per almeno 4 ore nella fascia oraria compresa tra le 09.00 e le 19.00 e soprattutto le tariffe e orari dovranno essere resi pubblici dal gestore del marina.  Per quanto concerne gli accosti riservati a persone con disabilità, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, sono l'1% dei posti barca disponibili; mentre negli altri periodi dell'anno secondo la seguente tabelle: un posto riservato (fino a 50 posti barca) – due (fino a 150 posti barca) – tre (fino a 300 posti barca) – quattro (da 300 a 400 posti barca) – sei (da 400 a 700 posti barca) – otto (oltre 700 posti barca).

Per le strutture in concessione, sia marina, approdi, associazioni, e altre, i concessionari “devono permanentemente riservare” i posti; mentre per le strutture non in concessione la riserva dei posti è disciplinata con Ordinanza del capo del Circondario Marittimo. Per quanto riguarda il diporto e le , l'articolo 49 (diecies) recita che gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire campi boa e campi di ormeggio nelle zone di riserva generale (zone B) e di riserva parziale (zone C).

Tutto questo per  contenere i fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto. Oltre  a predisporre l'erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina, i gestori dovranno garantire la trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa. Si comprende benissimo che con queste novità legislative, si tenta di contemperare la prioritaria esigenza di tutela di un bene ambientale sensibile con un turismo nautico a basso impatto e rispettoso dell'ecosistema e della biodiversità.