Nuovo decreto per la pesa dei container

ROMA – Dopo quasi due anni di sperimentazione del Decreto Dirigenziale n. 447/2016 sulle procedure di pesatura e verifica della massa dei e della relativa certificazione, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato il nuovo la scorsa settimana: il n.367/2018, giusto intervento inerente alle modifiche alla Regola V I – 2 della SOLAS ‘74, sulla salvaguardia della vita umana in mare.

La Regola 2, emendata nel 2014, stabilisce l’obbligatorietà della determinazione della “ massa lorda verificata del contenitore” prima dell’imbarco (Verified Gross Mass of Packed Container – VGM). Visto che, nell’ambito di applicazione del Regolamento Ue, il Parlamento  ha istituito il codice doganale dell’Unione, il Comando Generale Capitanerie di Porto ha aggiornato, approvato e reso esecutive le norme che disciplinano la determinazione della massa lorda verificata del container unitamente alle linee guida per le procedure applicative. Come recita l’articolo 2 del nuovo decreto, le linee guida si applicano ai container trasportati su unità “impiegate in viaggi internazionali”; l’articolo specifica che per navi di tipo ro-ro, si intendono tutte le unità roll-on/roll-off, siano esse da carico o da passeggeri; mentre per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto di container (trailer, chassis e vagoni ferroviari); infine, per contenitore quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso.

Il nuovo decreto non si applica ai container trasportati su navi ro/ro, siano esse da carico che da passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i container siano imbarcati su rotabili; e non si applicano a navi impiegate in viaggi nazionali. Per quanto riguarda la determinazione del VGM, il nuovo decreto prevede che se lo shipper utilizza il “metodo 2”dovrà dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura conformi e certificate da Enti accreditati; mentre per i soggetti autorizzati ad usare tale metodo, in virtù della qualifica AEO (Operatore Economico Autorizzato, come da decreto 447/2016 -Sicurezza AEOS – Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), potranno continuare a utilizzarlo in assenza della certificazione fino al 31 dicembre 2018. Dall’1 gennaio 2019 l’autorizzazione AEO, sia essa “Sicurezza” (AEOS) che “Semplificazioni doganali” (AEOC), sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l’accesso al “metodo 2”.

Giusto per ricordare, il “metodo 2” prevede tre fasi: la prima, lo spedizioniere determina la pesatura dei colli/carico (packages and cargo items); la seconda fase, la pesatura dei materiali di rizzaggio e d’imballaggio (securing materials and packing materials); la terza, la determinazione della tara del container. La sommatoria dei pesi ottenuti delle fasi di cui sopra costituisce la massa lorda verificata del container. La certificazione dovrà rispettare le norme UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. Da ricordare che la tolleranza tra il VGM dichiarato e quello rilevato ora passa a +/- 5% (prima era +/-3) per massa lorda pari o inferiore a 10 tonnellate; mentre per unità con massa lorda superiore a 10 tonnellate resta +/-3%. Un’osservazione va fatta; il testo originale (IMO) prevede che l’obbligazione della VGM è dovuta allo shipper, il quale è responsabile per quanto dichiara nei documenti, salvo la possibilità di indicare un terzo soggetto cioè lo spedizioniere; il dettato italiano, invece, l’obbligatorietà è dovuta allo spedizioniere.

Nel caso d’imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell’articolo 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 cod. nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.