Il CONSIGLIO DI STATO SU PROROGA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER PUNTI DI ORMEGGIO

BRINDISI – Ancora una volta il Consiglio di Stato, negli ultimi giorni del 2017, è intervenuto sul regime di proroga legale delle marittime aventi ad oggetto punti d’ormeggio per . La pronuncia giurisdizionale – si tratta della sentenza n. 6137/2017 – trae origine da un contenzioso manifestatosi tra un operatore privato ed il Comune di Portici nell’area denominata “Porto del Granatello” che, a partire dal decennio scorso, è stata interessata da una ragguardevole opera di rigenerazione e riqualificazione urbana.

Correva l’anno 2010 ed una società porticese, titolare di un punto d’ormeggio per unità da diporto, contestò alla Regione Campania la mancata proroga della propria concessione demaniale marittima in scadenza. Nello specifico l’operatore privato sosteneva come anche la concessione di punti d’ormeggio beneficiasse della proroga prevista dall’allora regime normativo – trattasi dell’articolo 10 della Legge n. 88/2001 – secondo cui, in via generale, “le concessioni demaniali marittime hanno durata di sei anni.

Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza”.D’altro canto la Regione Campania, disconoscendo la sopraccitata previsione normativa, motivò il proprio diniego all’operatore privato a causa di una istanza concessoria, interessante il medesimo specchio acqueo e terrestre, presentata dal Comune di Portici.Prese così avvio la querelle giudiziaria che in un primo momento, al cospetto del TAR Campania, vide vincitore l’operatore privato sia ai danni della Regione Campania che del Comune di Portici: nello specifico il tribunale di prime cure ritenne che anche le concessioni di punti d’ormeggio fossero equiparabili alle concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative e pertanto, al pari di quest’ultime, avrebbero dovuto beneficiare della sopraccitata proroga sessennale. Tra l’altro il TAR Campania sostenne che la concessione in oggetto avesse finalità turistico-ricreative sulla base di mere considerazioni di carattere “teleologico”.

Le suddette argomentazioni non convinsero affatto il Comune di Portici e così si è giunti al recente pronunciamento del Consiglio di Stato che, ribaltando gli esiti della controversia, ha voluto puntualizzare una serie di riflessioni. Innanzitutto, rilevano i supremi giudici amministrativi, i punti d’ormeggio per unità da diporto non possono essere oggetto di concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative: già nell’allora 2003 – v. articolo 13 della Legge n. 172 – il Legislatore si mostrò alquanto perentorio nel differenziare le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative da quelle riguardanti i cosiddetti punti d’ormeggio, i porti turistici e gli approdi.

Nè il Legislatore – prosegue il Consiglio di Stato – ha inteso unificare le due categorie concessorie quando, con la Legge di stabilità 2013, il governo Monti ha rinviato al 2020 l’entrata in vigore della Direttiva Bolkestein: in quella sede, difatti, Palazzo Chigi limitò la suddetta proroga legale alle sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative né si verificò alcun fenomeno di cosiddetta interpretazione autentica. Quest’ultimo, precisa il Consiglio di Stato, “è costituzionalmente legittimo nel solo caso di obiettiva incertezza del testo legislativo” e tale incertezza non è ravvisabile ogni qualvolta il Legislatore ha definito l’operatività di una norma di legge.

 

Stefano Carbonara