Godimento posto barca da parte di un socio

BRINDISI – L’art. 12 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della e del ” statuisce che “le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all’utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Nella fattispecie rappresentata quindi l’utilizzazione del posto esula dagli schemi contrattuali dell’ormeggio o altri già esaminati, ma è strettamente correlata al possesso delle azioni emesse dalla società concessionaria.

Il trasferimento di proprietà delle azioni comporta il diritto ad utilizzare il posto barca, ma contestualmente va analizzato sotto il profilo fiscale poiché il passaggio di proprietà può determinare una plusvalenza tassabile.La cessione della partecipazione è considerata un’operazione esente IVA.

Sempre dal punto vista fiscale la Circolare del 24 maggio 2000 n. 108 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, nel pronunciarsi in relazione ad un quesito in merito al godimento personale del bene o dell’impianto, posseduto e gestito dalla società, da parte del socio ed al conseguimento di detto godimento gratuitamente o ad un valore inferiore a quello normale, ha ritenuto di precisare che nell’ipotesi in cui vengono rese ai soci prestazioni, concernenti i beni indicati dall’art. 4, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per un corrispettivo pari al valore normale, si è in presenza di un’attività di natura commerciale e, pertanto, la società o l’ente deve assoggettare ad IVA le suddette prestazioni.

Inoltre le suddette prestazioni rese dalla società o dall’ente, a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nei confronti di soci i quali mediante la partecipazione conseguono il godimento personale, diretto o indiretto, dei beni posseduti e gestiti dalla società stessa, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Ed infine le suddette prestazioni, che la società rende ad un corrispettivo inferiore al valore normale, nei confronti dei soci che le utilizzano nell’esercizio di un’attività d’impresa, sono soggette ad IVA.

Ciò in quanto viene meno uno dei due presupposti sui quali si fonda il carattere antielusivo della norma, consistente nella circostanza che il socio, mediante la prestazione che riceve dalla società, consegua il godimento del bene per finalità personali e cioè estranee all’esercizio dell’impresa. A tal fine, pertanto, è necessario che il socio imprenditore fornisca alla società o all’ente cui partecipa gli elementi idonei a provare che egli utilizza nell’ esercizio dell’ impresa e non per fini personali, la prestazione che riceve nell’ambito del rapporto associativo ad un valore inferiore a quello normale.

 

Cosimo Salvatore CORSA