BRINDISI – Nella prassi è molto frequente che l’atto di concessione tra il Demanio Marittimo e il gestore concessionario del porto o approdo turistico implichi la costituzione di un diritto di superficie a favore del concessionario.
L’art. 952 del Codice Civile recita che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Ci si chiede se possa concretizzarsi la cessione della proprietà superficiaria in caso di realizzazione di opere su aree di pertinenza del Demanio Marittimo.Secondo l’art. 46 del Codice della Navigazione, dedicato al subingresso nella concessione, si prevede che quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente. Nel comma successivo si stabilisce che in caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente.
L’art. 30 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 – Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, conferma i principi suddetti disponendo che il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L’autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell’articolo 46 del codice, è data dall’autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del compartimento.
Un riscontro analogo si evidenzia nell’art. 1145 codice civile che riconosce l’azione di manutenzione, di cui all’art. 1170, con l’affermazione che ”se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione”.
Altre fonti normative a sostegno della tesi della cessione della proprietà superficiaria si riscontrano nell’art. 41 del Codice della Navigazione, relativo alla costituzione d’ipoteca.Infatti si prevede che il concessionario può, previa autorizzazione dell’autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.
Anche nella L. 392/1978 si ritrovano elementi a favore della possibilità di stipulare contratti di locazione sui beni realizzati in aree demaniali.Infine l’art. 45-bis del Codice della Navigazione, dedicato all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, recita che il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell’autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione.
Pertanto se la proprietà delle opere e degli impianti sono riconducibili in capo al concessionario, soggetto titolare del diritto di superficie, questi può disporne a favore di terzi, salvo limitazioni contenute nell’atto di concessione.
Quindi quanto oggetto di costruzione, in forza del diritto di superficie, potrà essere oggetto, salvo limitazioni imposte nella formazione dell’atto concessorio, di locazione e/o comodato.
Cosimo Salvatore CORSA