BRINDISI – Con Circolare n. 105 del 3 luglio 2017 l’INPS ha divulgato alcuni dei principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), in riscontro ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali coinvolte nelle attività in argomento.
Quindi dopo aver proceduto ad una breve disamina della normativa secondo la quale in forza dell’art. 10, comma 3, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, a far data dal 1° gennaio 2014 all’Inps è stata attribuita la gestione diretta delle attività già di propria competenza ma gestite, sulla base di specifica Convenzione, dapprima dalle Casse marittime, successivamente dall’IPSEMA e da ultimo dall’INAIL, ha elencato diverse tematiche di interesse del settore per i lavoratori marittimi.
Innanzi tutto si evidenzia come il datore di lavoro sia il responsabile della comunicazione all’Istituto degli elementi retributivi del periodo di riferimento previsto per le specifiche prestazioni, anche in considerazione del fatto che le specificità retributive e la molteplicità di voci riconducibili, innanzitutto, alla contrattazione collettiva nazionale di settore, integrata dalla contrattazione aziendale e, molto frequentemente, da contratti di lavoro individuali che prevedono bonus economici erogati sulla base delle professionalità possedute e delle responsabilità di bordo, rendono i lavoratori marittimi una particolare categoria di prestatori.
Quindi i contratti aziendali nonché i contratti individuali di arruolamento, le lettere di incarico rappresentano la documentazione utile allo scopo di agevolare le verifiche amministrative, conformemente alle modalità in uso alle Casse marittime, all’IPSEMA e all’INAIL.
Viene chiarito altresì che il diritto alle prestazioni di malattia non compete per gli eventi insorti successivamente alla data di estinzione del rapporto di lavoro, anche se la malattia ha avuto inizio entro il termine di copertura assicurativa.
Secondo la citata circolare è opportuno evidenziare, inoltre, che, in linea generale, sulla base della vigente normativa relativa al collocamento della gente di mare, è possibile instaurare rapporti di lavoro – con conseguente sottoposizione a contribuzione obbligatoria ai sensi di legge – in presenza di percezione dei trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa. In tali ipotesi, pertanto, si potrà procedere al riconoscimento della tutela della malattia fondamentale che, come noto, spetta per eventi iniziati in costanza di rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre in base alla citata circolare, per la categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in virtù della permanenza del rapporto di lavoro anche dopo lo sbarco, sussiste la compatibilità tra trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa e il diritto alle indennità a tutela della malattia.
Cosimo Salvatore CORSA