Operazioni di bunkeraggio e trattamento ai fini IVA – Chiarimenti

BRINDISI – Con Risoluzione n. 1/D e Risoluzione n. 69/E del 13 giugno 2017 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli congiuntamente all'Agenzia delle Entrate in riposta ad alcuni quesiti ha fornito chiarimenti in merito al trattamento trattamento applicabile, ai fini IVA, alle c.d. operazioni di .In particolare, a decorrere dal 1° maggio 2016 il c.d. bunkeraggio non è più considerato, ai fini doganali, un'esportazione.

Ciò impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA. Quindi secondo la prassi recente le fattispecie di bunkeraggio in argomento si ritiene debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all'art. 8-bis, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 3 settembre 2015, C-526/13, Fast Bunkering).

E' stato altresì precisato che la non imponibilità di cui all'art. 8-bis, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell'armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile “anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all'intermediario (“trader”).

Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera – su indicazione dell'intermediario – direttamente nel serbatoio della nave”, unitamente alla circostanza fondamentale che i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società fornitrice al trader e da quest'ultimo all'armatore) “…siano intervenuti al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari”.

Altra ipotesi di applicabilità del regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 ricorre quando la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell'armatore avvenga mediante l'intervento di due trader. Ciò, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di quest'ultimi.

Ove l'intermediario sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, identificarsi, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero (se extra-UE) nominare un rappresentante fiscale, nei casi in cui il cessionario (trader o armatore) sia un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato.Non è obbligatoria la predetta identificazione laddove il trader (operatore economico non stabilito nel territorio nazionale) formalmente proprietario del bene, ancorché non lo detenga materialmente, ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972: adempimenti relative alle cessioni dei beni a cura dei cessionari).

Il beneficio fiscale viene applicato anche nei riguardi dell'intermediario a particolari condizioni.
E' stato già chiarito che ai fini del beneficio fiscale per l'applicazione della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8 bis lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, si debba fare riferimento alla nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” e che questo ricorre alla verifica delle seguenti due condizioni: che per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare; all'effettivo e prevalente utilizzo della nave in alto mare come sopra definito, criterio ritenuto soddisfatto qualora la nave sia stata impiegata in misura superiore al 70% in viaggi in alto mare con riferimento all'attività effettuata nell'anno precedente.

 

Cosimo Salvatore CORSA