Approvvigionamento prodotti energetici destinati alle navi – Formalità Doganali

BRINDISI – Con Risoluzione Ministeriale n. 1/2017 e Circolare n. 25/2016 rispettivamente l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono intervenute in merito ai profili applicativi delle disposizioni doganali e fiscali connesse alle operazioni di dei destinati alle navi.
Le Agenzie in parola, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti, sono ritornate sull'argomento fornendo alcune ulteriori precisazioni.In particolare, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa (l'art. 269 del Reg. UE n. 952/2013 par. 2 lett. c), le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da IVA o da accise, di navi e aeromobili indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata da tale regime.
Considerata la necessità di fornire all'operatore economico prova dell'avvenuto approvvigionamento, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 269, è richiesto che vengano espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Rispetto alla formulazione prevista dall'art. 786, par. 2, lett. b), del Reg, CEE n. 2454/93, l'attuale prevede il ricorso alla formalità della dichiarazione doganale di esportazione anche nell'ipotesi di approvvigionamento di navi ed aeromobili esente da accisa e chiarendo al tempo stesso che la norma si applica nei casi in cui sussiste la necessità di provare l'approvvigionamento.

Quindi ricorrendo le seguenti condizioni:
– forniture riconosciute esenti da IVA o da accise sulla base delle rispettive norme di natura sostanziale;
– necessità per il soggetto fornitore di comprovare l'avvenuto approvvigionamento;  si è tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, che non comporta il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione.

E' utile altresì precisare che tale adempimento doganale è richiesto, in linea generale, laddove ricorrano rifornimenti esenti di prodotti energetici destinati alle navi battenti bandiera di un Paese terzo nonché alle navi battenti bandiera di un Paese UE che navigano in acque extra territoriali, ad esclusione della navigazione diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato verso porti dell'Unione per la quale trova piena attuazione la disciplina del D.M. n.225/2015.

Nei casi di rifornimento di carburanti esenti da accisa di navi battenti bandiera nazionale o di un Paese UE in navigazione nelle acque interne e marine comunitarie rientranti nel campo di applicazione del D.M. n.225/2015, adottato in esecuzione del punto 3 della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95 che recepisce, a propria volta, l'art.14, par.1, lett. c) della direttiva n.2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, non va fatto ricorso all'espletamento di formalità doganali.

Secondo i chiarimenti forniti in materia dalla prassi è da ritenersi che, in tali casi, non occorra assolvere anche alle formalità doganali di cui all'art. 269, par. 2, lett. c), CDU, essendo ritraibile la prova dell'avvenuto imbarco dei carburanti dai menzionati documenti, secondo le condizioni di consumo richiamate nel paragrafo I della Circolare 25/D del 23 dicembre 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto che la prova dell'avvenuto approvvigionamento è costituita dall'attestazione di ricezione del prodotto da parte del comandante dell'imbarcazione sul DAS emesso ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dal memorandum previsto dall'art. 7 del citato regolamento.

 

Cosimo Salvatore CORSA