BRINDISI – Con la Circolare n. 72 del 14 aprile 2017 l’Inps – Direzione Centrale – ha emanato un provvedimento recante le aliquote contributive vigenti per l’anno 2017 per i lavoratori autonomi (pescatori) che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e i termini per il versamento della contribuzione. Con la medesima circolare ha ribadito, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 48,70%.
Nel dettaglio l’Inps precisa che ai fini dell’adeguamento delle retribuzioni convenzionali i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all’Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Quanto innanzi è dovuto all’art. 1, comma 287, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) e alla circostanza che l’Istat ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016, quantificata nella misura dell’-0,1%.
Pertanto, per il 2017 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla L. 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta, in base alla citata Circolare INPS, come segue:
Retribuzione convenzione pari a Euro 26,49 (misura giornaliera);
Retribuzione convenzionale pari a Euro 662,00 (misura mensile rapportata ai 25 giorni).Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2017, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
Con la citata circolare l’Inps ha provveduto anche per quanto concerne l’aliquota contributiva dovuta al FPLD per il quale, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013 (D.I. 21 febbraio 1996).
Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2017 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Pertanto tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D. aliquota base 0,11 – coefficiente di ripartizione: 0,007383;
Gestione F.P.L.D. adeguamento 14,79 – coefficiente di ripartizione: 0,992617;
per un totale aliquota di 14,90 e un totale coefficiente di 1,000000.
Di conseguenza il contributo mensile per l’anno 2017, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64 così suddiviso:
Contributo mensile base 0,73; Contributo mensile adeguamento 97,91.
Cosimo Salvatore CORSA