Unità addette alla pesca professionale e all’acquacoltura: Registro delle partenze

BRINDISI – L’art. 5 del D.M. 27 aprile 2017 si occupa delle unità addette alla pesca professionale e all’acquacoltura, precisando che per le unità addette alla pesca professionale e all’acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, si applica l’art. 380, comma 1, del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
L’art. 375 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 regolamenta il Registro delle partenze stabilendo che presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.

L’art. 380 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, dedicato alla “Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto e addette a servizi locali” al comma 1 prevede che la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all’autorità marittima mercantile, per la vidimazione, deve essere effettuata come segue: per le navi destinate alla almeno una volta ogni sei mesi nonché in casi di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare scali esteri, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell’art. 179 del codice e dei primi tre commi dell’art. 181 del codice.
Al secondo comma dell’art. 5 del provvedimento in esame si conferma quanto già previsto dall’art. 380 ovvero che per le unità addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell’art. 179 del codice della navigazione e dei primi tre commi dell’art. 181 del citato codice.
Il comma 3 regola invece il caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l’alaggio, alle unità addette alla pesca professionale e all’acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo nonché alle unità addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.
L’art. 6 completa il provvedimento disciplinando le comunicazioni e stabilendo che per le per le unità di cui all’art. 3, comma 1, soggette alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 196, l’autorità marittima del porto base comunica tempestivamente al Comando generale del :
a) i dati identificativi dell’unità;
b) i dati della compagnia di navigazione o società che svolge il servizio, comprensivi del punto di contatto;
c) il periodo di esercizio dell’unità;
d) il collegamento marittimo effettuato o l’indicazione del porto in cui il servizio è svolto.

 

Cosimo Salvatore CORSA