Sistema PMIS: Port Management Information System

BRINDISI – Con l’art. 3 del D.M. 27 aprile 2017 sono stati definiti gli adempimenti di arrivo e partenza delle navi e delle altre unità da effettuarsi presso il porto base dell’autorità marittima.
Il decreto definisce porto base il porto del territorio nazionale indicato espressamente dall’armatore, con dichiarazione vistata dall’autorità marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall’art. 179 del codice della navigazione.Gli adempimenti di arrivo e partenza, come già precisato,  avvengono   tramite  il sistema  PMIS – Port Management Information System, se operativo.

Il Sistema PMIS – Port Management Information System di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), è utilizzato dal personale della sia nello svolgimento delle pratiche amministrative collegate all’arrivo e alla partenza delle navi sia per la supervisione del traffico all’interno delle acque portuali, il sistema è suddiviso in tre macro aree funzionali che sono: 1. Anagrafiche; 2. Controllo del traffico marittimo; 3. Procedure amministrative.

Il Sistema PMIS viene definito come il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all’art. 14‐bis del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 196. Il Decreto si occupa di definire le diverse unità adibite ai diversi tipi di navigazione in quanto a seconda del tipo e della destinazione discendono obblighi specifici in materia.

Sono definite unità addette ai servizi locali le diverse unità, indicate di seguito, destinate ai servizi di bunkeraggio, unità destinate ai servizi ecologici o ad attività connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni e galleggianti, unità destinate ai servizi di rimorchio in regime di concessione, unità destinate ad altri servizi tecnico‐nautici e altre unità addette al servizio del porto di cui all’art. 66 del codice della navigazione e all’art. 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione‐, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo.Per unità addette all’acquacoltura si intende qualsiasi unità destinata all’attività di l’acquacoltura ovvero quella attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine (D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 – art. 3).

Per unità addette alla pesca professionale si definisce qualsiasi unità destinata all’attività  di pesca professionale ovvero a quella attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca (D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 – art. 2). Sono unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio: qualsiasi unità destinata alla navigazione da diporto, alla navigazione privata o alla navigazione in conto proprio.

Sono unità addette a servizi particolari le unità destinate ad assistenza alle piattaforme off‐shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base.

 

Cosimo Salvatore CORSA