BRINDISI – Con D.M. 27 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introduce la nuova disciplina che regola gli adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari.
Con lo stesso decreto si è ritenuto necessario, nell’ottica della semplificazione e della standardizzazione degli adempimenti di arrivo e partenza, dare attuazione all’art. 179 del codice della navigazione e all’art. 380 del relativo regolamento di esecuzione‐parte marittima.
Con l’art. 2 si definisce, fra l’altro, nell’ambito dell’intervento normativo, il significato che assume l’espressione di arrivo e partenza, di autorità marittima, di actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto, di seguito ATA, di actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto, di seguito ATD, di estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto, di seguito ETA, di estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal porto, di seguito ETD.L’art. 3 regola gli adempimenti di arrivo e partenza che sono compiuti presso l’autorità marittima del porto base (porto del territorio nazionale indicato espressamente dall’armatore, con dichiarazione vistata dall’autorità marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall’art. 179 del codice della navigazione).
Le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell’arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, effettuano gli adempimenti previsti dal decreto almeno una volta alla settimana.Le unità destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all’assistenza alle piattaforme off‐shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, effettuano gli adempimenti previsti dal decreto almeno una volta al mese.
Le unità destinate ad attività connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate a servizi tecnico‐nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unità addette al servizio
del porto di cui all’art. 66 del codice della navigazione e all’art. 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, effettuano gli adempimenti previsti almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell’ordinanza stessa.Si prevede che nel caso in cui le navi di cui innanzi trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all’autorità marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati.
Quindi ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia gli adempimenti previsti nel decreto sono disciplinati e compiuti come segue:
a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all’art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all’autorità marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza;
b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all’art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all’autorità marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.
In caso eventi straordinari oppure in occasione di rilevanti lavori a bordo ovvero avarie che compromettono la stabilità o la manovrabilità delle unità, interruzione di un servizio di linea e disarmo, gli adempimenti previsti dalla novellata normativa si osservano applicando gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.Fermo restando quanto stabilito dal Decreto ai commi 3 e 4, gli adempimenti di arrivo e partenza avvengono tramite il sistema PMIS – Port Management Information System, se operativo.
Cosimo Salvatore CORSA