Domanda di Iscrizione per imbarcazioni non munite di “Marcatura Ce”

BRINDISI – La precedente disciplina della Direttiva 94/25/CE, la quale ha stabilito che a partire dal 17 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio soltanto unità da diporto di nuova costruzione dotate di marcatura CE – non si applica alle unità da diporto – anche se provenienti dai Paesi extracomunitari – costruite, immesse sul mercato o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'A.E.E. (costituita dai Paesi dell'U.E. più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) anteriormente al 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva).

L'avvenuta costruzione, immissione sul mercato o messa in servizio in uno degli Stati dell'A.E.E. può essere comprovata da:
a) estratto RID rilasciato dall'Ufficio ove l'unità era iscritta prima della sua vendita all'estero;
b) fattura o documento fiscale, atto o documento avente data anteriore al 17/06/1998;c) estratto del registro navi in costruzione.

Quindi secondo le istruzioni fornite nella sezione documentazione dalle autorità competenti la Domanda per l'iscrizione di Imbarcazioni da Diporto Usate – non munite di “Marcatura Ce” va presentata a qualsiasi o Ufficio Circondariale Marittimo o agli Uffici Provinciali ex MCTC autorizzati a tenere i registri.
Il richiedente fornisce le generalità complete di codice fiscale ed in qualità di proprietario di un'imbarcazione da diporto usata – non munita della Marcatura CE – proveniente da Paese facente ovvero non facente parte dell'Area Economica Europea, dichiara la lunghezza fuori tutto (f.t.) in metri.

Inoltre, ai fini della domanda di iscrizione, bisogna indicare di quale dotazione è munita l'imbarcazione ovvero di motore (e.b., e.f.b., f.b.), la potenza in Kw, il cantiere navale italiano dove è stata costruita seguita dalla dichiarazione che è stata messa in commercio o in servizio, per la prima volta nell'area A.E.E, prima del 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva dell'U.E. 94/25/CE), come risulta da uno dei documenti precedentemente elencati (a, b o c), che bisogna allegare alla domanda.

Tutto ciò premesso il proprietario con la sottoscrizione della domanda chiede: a) l'iscrizione dell'unità nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) dell'Ufficio di competenza; b) il rilascio della licenza per la navigazione (entro/oltre le sei miglia dalla costa); c) il rilascio del certificato di sicurezza con enne persone a bordo; d) l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf) 2 e) l'assegnazione del nome sia pure facoltativo.

Ai fini della completezza dell'istanza il richiedente allega una serie di documenti fra i quali il titolo di proprietà (legalizzato dall'Autorità consolare – la legalizzazione non è prevista per gli Stati membri dell'U.E. – Legge 24.4.1990 n. 106 – tradotto in lingua italiana da interprete autorizzato e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio).

E altresì allegato, se del caso, il certificato di cancellazione dal registro straniero, nonché l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico indicandone la data, unitamente alla dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore secondo la norma UNI-EN-8665 o (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per motori e.b. ed e.f.b.) o certificato di potenza.

Sono richiesti sia l'autocertificazione di cittadinanza e residenza resa a norma dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa) ovvero il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di persona giuridica.

Completano la domanda una serie di versamenti da effettuarsi prevalentemente in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato con diverse causali e diversi importi, nonché il consenso al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al procedimento di cui al D.lgs. 196/2003.

 

Cosimo Salvatore CORSA