BRINDISI – Con Decreto 23 marzo 2016 sono state emanate le procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC (59) del 23 maggio 1991.
Le norme di cui al citato decreto si applicano in base all’art. 1 alle navi soggette alla Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.Per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell’I.G. Code è rilasciato da un organismo autorizzato, secondo il modello riportato in allegato I al citato decreto. Al documento di autorizzazione dovrà essere allegato il «Manuale di caricazione delle granaglie» di cui al punto A.3.2 dell’I.G. Code, vidimato per approvazione dall’organismo autorizzato.
Tale vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai punti A.6 ed A.7 dell’I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.
Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validità fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa (grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate), il cui comportamento è simile a quello del grano allo stato naturale.
L’autorizzazione occasionale, di cui al punto A.3.5 dell’I.G. Code, per le navi di bandiera italiana è rilasciata, secondo il modello riportato in allegato III, dall’amministrazione, sia che la nave si trovi in un porto nazionale che in un porto estero. A tal fine, l’armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in bollo all’amministrazione, cui dovrà essere allegato un calcolo di stabilità, in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal comandante della nave ed approvato dall’organismo autorizzato della nave.Le condizioni di stabilità della nave devono essere tali che in ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall’I.G. Code.
L’art. 7 del citato decreto prevede che una serie di informazioni devono poi essere fornite dal comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa che deve indicare nella «Nota di informazioni all’autorità marittima» gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell’I.G. Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli art. 4, 5 o 6 del citato decreto.
Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni concernenti: natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed ogni eventuale istruzione relativa alle condizioni del carico, per il trasporto in sicurezza.Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario marittimo, deve comunicare all’autorità portuale ed all’autorità marittima, almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave in porto, l’eventuale uso di fumiganti per la preservazione del carico dagli insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonché il rispetto delle norme che regolano nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto nelle stive.
La normativa prevede altre misure di sicurezza (art. 8) poiché alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla rinfusa si applicano le seguenti ulteriori misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:
a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
b) il comandante della nave dovrà concordare con il rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
c) il comandante della nave dovrà operare in modo tale che la nave conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall’I.G. Code;
d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell’I.G. Code. Tali procedure devono essere conosciute dal rappresentante del terminale;
e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.
Si precisa che devono essere garantite le condizioni di stabilità della nave mettendo a disposizione dell’autorità marittima il calcolo di stabilità della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione, con responsabilità del comandante della nave.Nel contempo l’accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.
Cosimo Salvatore CORSA