BRINDISI – Con Decreto del 21 luglio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi”, sono state varate le regole per le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi i cui contenuti sono definiti in conformità a quanto riportato in allegato 1 al citato provvedimento, al quale si rinvia.
Tale decreto trova fonte normativa nella circostanza che l’art. 29, comma 2 del citato D.P.R. n. 134/2005, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice IMDG, anche in considerazione che il successivo art. 35, comma 1 prevede che l’Amministrazione deve definire le modalità per la verifica del permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione.
Al fine di consentire la corretta applicazione del codice IMDG e determinare, alla luce delle norme sopra richiamate, le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, per determinare le modalità di controllo e gli intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione degli imballaggi e grandi imballaggi si è ritenuto altresì necessario aggiornare i modelli relativi ai rapporti di prova, ai certificati di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di cui al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG.
L’art. 2 rubricato “prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi” sancisce che ai fini dell’applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, il titolare del certificato di approvazione provvede all’effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera b) del succitato D.P.R. n. 134/2005.
Pertanto i documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi del comma 1 devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell’Amministrazione o dell’organismo autorizzato.Anche l’art. 3 che si occupa dei “modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione del prototipo di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi” stabilisce che il rapporto di prova, di cui all’art. 32, comma 5 del D.P.R. n. 134/2005, deve essere redatto in conformità al modello in allegato 2 per gli imballaggi, in allegato 3 per i grandi imballaggi ed in allegato 4 per i contenitori intermedi.
Si evidenzia inoltre che il certificato di approvazione del prototipo di cui all’art. 32, comma 6 del D.P.R. n. 134/2005, deve essere redatto invece in conformità al modello in allegato 5.Infine ai sensi dell’art. 4 che si occupa del “modello di rapporti di ispezione iniziale o periodica dei contenitori intermedi” prevede che il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei contenitori intermedi, di cui al 6.5.4.4 del codice IMDG deve essere redatto in conformità al modello in allegato 6.
Cosimo Salvatore CORSA