OSLO – La Norvegia è il primo paese a ratificare il Protocollo 2010 della Convenzione HNS, datata 1996, in tema di responsabilità e risarcimento dei danni derivanti dal trasporto di sostanze nocive e pericolose via mare: ne ha dato annuncio, poche settimane or sono, l’Organizzazione marittima mondiale (IMO) dopo il passaggio di consegne della ratifica tra il Ministro norvegese dell’Industria, del Commercio e della Pesca, Dilek Ayhan, ed il Segretario Generale dell’IMO Kitack Lim.
Come ha chiosato il Segretario Kitack Lim, plaudendo l’apripista Norvegia per la preziosa ratifica, “il Protocollo 2010 della Convenzione HNS rappresenta il completamento di un percorso atto a ristorare tutti quei danni derivanti dal trasporto di sostanze nocive e pericolose. Il numero di navi che trasportano carichi HNS è in costante ascesa con più di 200 milioni di tonnellate di merci trasportate annualmente via mare e, pertanto, si deve incentivare rapidamente la ratifica del protocollo da parte di un numero, sempre più crescente, di Stati nazionali”.
Nello specifico, il nuovo protocollo 2010 ha consentito il superamento di una serie di criticità, in seno alla convenzione del 1996, che avevano creato parecchi grattacapi. In primo luogo, è stato perfezionato il funzionamento del fondo HNS per la copertura finanziaria straordinaria in caso di incidenti derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive diverse dagli idrocarburi (sono assoggettati ad una diversa regola): sono ricompresi, ad esempio, il gas naturale liquefatto, il gas da petrolio liquefatto, le sostanze liquide con un punto d’infiammabilità superiore a 60 gradi nonché i materiali solidi alla rinfusa che comportano rischi chimici.
Il fondo, ça va sans dire, sarà finanziato mediante i contributi versati, in seguito ad un incidente, da parte dei ricevitori di merci pericolose e nocive, salvo diverso accordo tra il vettore ed il ricevitore del carico. Inoltre, al fine di prevenire una prassi particolarmente frequente nell’ambiente marittimo, i vettori che trasportano sostanze HNS “a mezzo colli”, pur di sottrarsi all’obbligo contributivo verso il fondo HNS, dovranno giocoforza dotarsi di una copertura assicurativa adeguata in caso di evento lesivo.
Orbene, il fondo HNS interverrà a parziale copertura dei danni fino ad un massimo di 250 milioni di SDR: si tratta dei c.d. diritti speciali di prelievo, unità di conto del Fondo Monetario Internazionale e, stante il tasso di cambio attuale, equivalgono a circa 340 milioni di dollari. I danni contemplati dalla convenzione comprendono i danni ambientali (accorsi anche nelle Zone economiche esclusive) e territoriali nonché le eventuali misure preventive atte a limitare i suddetti tipi di danni, le operazioni di clean-up ecc.
Così come recita l’articolo 21 del Protocollo del 2010, quest’ultimo e la Convenzione HNS del 1996 saranno in vigore “entro diciotto mesi dalla data di ratifica da parte di almeno dodici Stati, di cui quattro con non meno di 2 milioni di unità di stazza lorda ciascuno, e dopo che siano stati trasmessi al Segretario Generale dell’IMO i dati pertinenti sui carichi pericolosi (almeno 40 milioni di tonnellate) che gli Stati hanno ricevuto nel corso dell’anno precedente e che sono soggetti al contributo al conto generale del fondo HNS”.
Stefano Carbonara