FORMAZIONE PER IL PERSONALE MARITTIMO DESIGNATO A SVOLGERE COMPITI DI SECURITY

BRINDISI – Con il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 136, recante “Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di per la gente di mare”, si prevede all’art. 6 che l’addestramento dei lavoratori marittimi, disciplinato ai sensi dell’art. 123, comma 1, del codice della navigazione, sia oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’Amministrazione competente.

Pertanto con uno o più decreti, si è reso indispensabile disciplinare sia i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato adeguato, sia i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6.

Quindi ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola VI/6 dell’annesso allegato alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l’addestramento del personale marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla normativa di , con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 dicembre 2013 (D.D. n. 1346) si è dato attuazione alla “Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security”.

Il corso di formazione ed addestramento per il personale marittimo addetto a mansioni di security fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.

Le attività formative previste dal decreto citato, che si svolgono secondo il programma riportato nell’allegato A), è ripartito su due giornate ed ha una durata complessiva non inferiore alle 14 ore, di cui non meno di tre riservate ad esercitazioni pratiche.L’organizzazione del corso è demandato da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
Anche il docente responsabile del corso deve possedere i requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.Al termine del percorso formativo, ai fini del rilascio dell’attestato di addestramento, il partecipante che ha frequentato il corso è tenuto a sostenere un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell’indottrinamento.

La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore è effettuata dal responsabile del corso ovvero dall’istruttore certificato, al termine dell’esame con esito positivo viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell’allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
E’ previsto per i marittimi da destinare all’assolvimento di mansioni di security, in possesso dell’idoneità al corso, che prima di essere assegnati a tali compiti ricevono un addestramento per la familiarizzazione con i compiti e le responsabilità assegnate.
Spetta all’ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall’agente di security della società di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO) sovraintendere alla familiarizzazione in materia di security che deve essere ulteriormente attestata dai soggetti innanzi indicati.Sono previsti esenzioni per i marittimi che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni, svolgendo a bordo compiti di security.

Cosimo Salvatore CORSA