Leasing Nautico: rilevanza luogo di effettuazione delle prestazioni

BRINDISI – Come è noto la nuova disciplina comunitaria relativa al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizio individua quali di queste vanno considerate effettuate nel territorio dello Stato. Si ribadisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi nelle seguenti due fattispecie: nel momento in cui sono rese a favore di committenti stabiliti nel territorio dello Stato e quando i committenti pur non essendo soggetti passivi ricevono da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato.

Pertanto in linea di principio le prestazioni che intercorrono tra due soggetti passivi, quindi operatori economici, si possono definire come eseguite nel territorio dello Stato quando il Committente, cioè colui che commissiona l’opera e si obbliga a pagare il corrispettivo, è stabilito nel territorio dello Stato.
Nel caso di rapporti che intercorrono tra operatore economico e privato le prestazioni si possono classificare come eseguite nel territorio dello Stato quanto il prestatore d’opera è stabilito nello Stato.Il leasing di una a favore di soggetti non d’imposta segue la disciplina del luogo di effettuazione della prestazione prese in esame per la locazione ed il noleggio, quindi anche per il regime IVA che si rende applicabile all’operazione di leasing, di che trattasi, ha rilevanza il destinatario (soggetto passivo o privato consumatore).
Perciò, quanto espresso in questa materia trova riscontro anche nel leasing in quanto deve considerarsi effettuata nel territorio dello Stato quando il destinatario del contratto di leasing dell’unità da diporto è un soggetto d’imposta stabilito nel territorio dello Stato.

Non rientra nel campo di applicazione dell’IVA italiana la prestazione di servizi nei confronti di un soggetto che non è stabilito in Italia.Infine se la svolge attività nei riguardi dei privati consumatori le operazioni si considerano qui effettuate solo se la Società di leasing è stabilita nel territorio dello Stato, mentre resta esclusa dall’IVA in Italia la prestazione fornita da una società di leasing che è stabilita in un paese europeo o terzo.

 

Cosimo Salvatore CORSA