Prodotti immagazzinati in depositi IVA: trattamento delle operazioni di acquisto e vendita

BRINDISI – Con apposito interpello, il cui parere è contenuto nella R.M. n. 4/2017, alcuni investitori chiedono quale sia il regime applicabile ai prodotti immagazzinati in depositi IVA con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita.

Pertanto, dopo aver esposto l’indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l’esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, fatte le proprie osservazioni e considerazioni in merito alle diverse operazioni da porre in essere da parte dell’istante si chiede conferma del trattamento fiscale delle operazioni di rivendita dei prodotti nel mercato italiano e all’estero. Nell’istanza viene, altresì, precisato che il soggetto A è in possesso delle autorizzazioni per la gestione dei predetti depositi fiscali ai soli fini doganali, mentre gli stessi spazi non sono stati, a quell’epoca, mai utilizzati quali depositi IVA.

Per quanto concerne i prodotti introdotti nel deposito IVA viene richiamata la disposizione recata dal comma 6 del D.L. n. 331 del 1993, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016, che dispone: “L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell’imposta”.

Inoltre, si chiarisce che, ai sensi della disposizione sopra riportata, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, l’estrazione dei beni dal deposito IVA da parte del soggetto B comporterà l’assolvimento dell’IVA con riferimento alle operazioni di utilizzazione o cessione interne dei prodotti finiti, ossia solo nel caso in cui i prodotti estratti siano destinati a permanere nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, nella diversa ipotesi in cui i prodotti, estratti dal deposito IVA, siano diretti fuori del territorio dello Stato, le cessioni prospettate avverranno in regime di non imponibilità IVA, senza procedere all’assolvimento dell’IVA secondo le modalità stabilite dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993.

Perciò il parere si conclude con il riepilogo dettagliato delle singole fattispecie in esame ed in particolare per quanto attiene le cessioni intracomunitarie effettuate dal soggetto B.Dunque relativamente alle cessioni intracomunitarie effettuate dal soggetto B questi emette fattura indicando il proprio numero di identificazione IVA italiano ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ed adempie ai conseguenti obblighi contabili, nonché a compilare e presentare il Modello Intra-1bis. Si realizza l’ipotesi di estrazione di beni senza il pagamento dell’IVA di cui al comma 4, lett. f), dell’art 50-bis del D.L. n. 331/1993 nel caso di cessioni intracomunitarie di prodotti finiti e rilevano ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale in capo al soggetto B ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni all’esportazione di beni il soggetto B emette fattura indicando il proprio numero di identificazione IVA italiano ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, mentre si verifica l’ipotesi di estrazione di beni senza il pagamento dell’IVA di cui al comma 4, lett. g), dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993.

Infine con riferimento alla fattispecie relativa alle cessioni nel mercato italiano si evidenzia che saranno effettuate dal soggetto B nei confronti del soggetto A. Per i prodotti finiti acquistati ed introdotti nel deposito IVA, B prima della rivendita procederà all’estrazione e all’assolvimento dell’IVA secondo le modalità stabilite dall’art. 50-bis, comma 6 del D.L. n. 331/1993.

In proposito, si segnala che l’art. 4, comma 7 del citato D.L. n. 193/2016 ha modificato, a decorrere dal 1° aprile 2017, le modalità di assolvimento dell’IVA dovuta in caso di estrazione di beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione e cessione nel territorio dello Stato previste dal comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993.

 

Cosimo Salvatore CORSA