BRINDISI – E’ stato posto un interpello (R.M. n. 4/2017) in merito ai nuovi investimenti in Italia di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro con significative ricadute occupazionali, di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 147/2015, cosiddetto “decreto internazionalizzazione”, circa la configurabilità di un hub logistico quale stabile organizzazione.
Nel quesito si chiede conferma che la creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia non comporti la creazione di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 5 della Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato B (di seguito, “Convenzione Italia-Stato B”).
L’oggetto del parere riguarda in particolare un centro di immagazzinamento o hub logistico previsto nel business plan che costituisce uno spazio autorizzato ad essere utilizzato come deposito fiscale, deposito doganale e deposito IVA nel quale si prevede saranno immagazzinati dei prodotti finiti di proprietà di un soggetto sino all’atto della loro estrazione e distribuzione.
Nel quesito viene richiamato il contenuto della disposizione recata dal paragrafo 3 dell’art. 5 della Convenzione Italia-Stato B, che esclude dalla definizione generale di stabile organizzazione enunciata al paragrafo 1, anche se l’attività è esercitata per il tramite di una sede fissa di affari, le seguenti ipotesi: “a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.”
In tal senso il parere si conclude nel senso che al fine di escludere la configurabilità del centro logistico o deposito quale stabile organizzazione è altresì necessario che in tale sede fissa non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti. Le attività di disbrigo delle formalità doganali e IVA si considerano, secondo il contenuto del parere, come strettamente connesse a quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”.
Le attività di estrazione dal deposito, spedizione e trasporto dei prodotti ai distributori del soggetto giuridico nel mondo rientrano nell’attività di “consegna di merci” di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell’art. 5 della Convenzione Italia-Stato B. Al verificarsi delle suesposte condizioni si ritiene che il centro logistico o deposito che gli investitori intendono ubicare nel territorio dello Stato non integri l’ipotesi di una stabile organizzazione “materiale” del soggetto ai fini delle imposte sui redditi.
La risoluzione precisa inoltre che si esclude, altresì, l’ipotesi di una stabile organizzazione “personale” nella fattispecie descritta nel piano d’investimento se, come dichiarato dagli investitori, alcun soggetto in Italia – diverso da un agente avente uno status indipendente operante nella propria ordinaria attività (sia sotto il profilo economico, che giuridico) – abbia il potere di concludere contratti in nome dello stesso soggetto o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi.
Cosimo Salvatore CORSA