BRINDISI – L’emanazione della risoluzione n. 2 del 12 gennaio scorso ci consente di riprendere, con i chiarimenti forniti dall’Agenzia, l’argomento relativo al regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ex art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo le precisazioni contenute nella citata risoluzione 2/2017, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera (CGUE, Elmeka, cause riunite C-181/04 e C-183/04).
Una altra puntualizzazione si riferisce alla definizione per “alto mare”. Il richiamo è al diritto internazionale del mare, in particolare all’art. 3 della Convenzione sui diritti del mare (firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge n. 689, 2 dicembre 1994), pertanto ai fini IVA per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche.
E’ previsto che gli Stati membri, relativamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare, non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi (CGUE, Commissione/Francia, C-197/12).
Pertanto ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, di cui al citato art. 8-bis, si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale requisito deve essere verificato per ogni periodo d’imposta sulla scorta della documentazione ufficiale.
Il documento si conclude con una ulteriore precisazione relativamente agli acquisti di una nave in fase di costruzione, laddove per l’applicazione del regime di non imponibilità, in via anticipata, è sufficiente una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare.La condizione che la navigazione in alto mare si concretizzi per oltre il 70 per cento dei viaggi va verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare.
Cosimo Salvatore CORSA