Trattamento IVA del bunkeraggio di prodotti petroliferi

BRINDISI – La recente R.M. n. 1/2017 ci fornisce la possibilità di tornare sull’argomento, di interesse generale, riguardante il trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto del dei prodotti petroliferi.
Una società petrolifera ha chiesto chiarimenti sul trattamento IVA riservato alle operazioni di rifornimento di carburante a bordo delle navi svolte tramite l’intermediazione di un trader e, in particolare, alla cessione dei prodotti petroliferi effettuata dalla predetta Società al trader. La Società precisava che la cessione del prodotto avviene con la clausola Incoterms FOB (“free on board”).

La provvede, pertanto, ad immettere il carburante nel serbatoio della nave dell’armatore; la consegna del carburante è ultimata, ed il titolo di proprietà è trasferito, al passaggio del carburante nel serbatoio della nave. In nessun caso il carburante è messo a disposizione del trader (che può essere un soggetto stabilito nel territorio dello Stato oppure stabilito al di fuori di questo sia in un paese Europeo che non Europeo); in nessun caso il trader acquisisce la disponibilità del prodotto.

In altri termini, chiarisce la Società, il flusso fisico prevede il passaggio dei beni direttamente dalla stessa alla nave designata ed il prodotto è immesso nel serbatoio della nave attraverso mezzi che sono nella esclusiva disponibilità dell’interpellante.Nell’interpello si osserva che ai fini dell’individuazione del trattamento IVA applicabile alla fattispecie prospettata giova, preliminarmente, richiamare il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Si richiama pertanto la direttiva del Consiglio del 28 novembre 2016, n. 2006/112/CE, (di seguito direttiva IVA) che riconosce l’esenzione delle operazioni all’esportazione (art. 146), delle operazioni assimilate (art. 151) e dei trasporti internazionali (art. 148). Si tratta di esenzioni il cui obiettivo consiste nell’osservanza del principio dell’imposizione dei beni o dei servizi di cui trattasi nel loro luogo di destinazione.

Quindi con riguardo alla fattispecie del c.d. bunkeraggio rileva, in particolare, l’art. 148, lett. a) della direttiva IVA secondo cui Gli Stati membri esentano “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo”.

Secondo il contenuto dell’interpello l’Agenzia precisa che le fattispecie di bunkeraggio in argomento debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, 1° comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali. Inoltre, nel caso di specie, la non imponibilità prevista dalla predetta disposizione, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”).

Condizione necessaria, già ribadita precedentemente, che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera – su indicazione dell’intermediario – direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza sia attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento n. 952 del 2013, che consente il beneficio della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. d).

 

Cosimo Salvatore CORSA