ROMA – Pochi giorni or sono, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente sciolto le riserve in merito al c.d. regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare, così come previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72. Ai sensi di quest’ultima disposizione, infatti, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali e/o della pesca, così come talune cessioni di beni e/o servizi destinati alle medesime navi sono operazioni qualificate alla stregua di cessioni all’esportazione “in sospensione d’imposta”, ovvero senza pagamento dell’IVA.
Il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, richiesto urbi et orbi da una folta platea di operatori, ha condotto ad una interpretazione comunitariamente orientata del sopraccitato articolo 8-bis. Difatti, la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ha disposto, rispettivamente alle lettere a), c) e d) dell’articolo 148, una serie di esenzioni connesse ai trasporti internazionali (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:it:PDF).
Ebbene, tenuto conto altresì della più recente Giurisprudenza (CGUE, Elmeka, cause riunite C-181/04 e C-183/04), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come, per beneficiare del regime di non imponibilità, “la condizione per cui la nave debba essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce “a tutte quelle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera”.
Con la locuzione “alto mare”, prosegue la risoluzione, si intende “quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (v. articolo 3, Convenzione sui diritti del mare di Montego Bay del 10 dicembre 1982).
Ai fini del riconoscimento del c.d. regime di non imponibilità, gli Stati membri non potranno attenersi esclusivamente a criteri oggettivi e statici quali la lunghezza e/o la stazza delle navi quanto, piuttosto, verificare “che le stesse navi effettuino concretamente ed in misura prevalente navigazione in alto mare (v. CGUE, Commissione/Francia, C-197/12)”. Per questa ragione, si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine) in misura superiore al 70 per cento. Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.
Per quanto concerne, infine, gli acquisti relativi ad una nave in via di costruzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato “come il regime di non imponibilità possa applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tuttavia, relativamente a tali acquisti, la condizione dell’effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72”.