Noleggio occasionale unità da diporto: comunicazione telematica

BRINDISI – Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 febbraio 2013, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state definite le modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

 

Il comma 3, dell’art. 49-bis del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, subordina l’effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all’INPS e all’INAIL nel caso di impiego di personale.

 

Il successivo comma 4 dell’art. 49-bis citato, demanda la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui innanzi a un decreto del , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi si è reso opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e , da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell’art. 49-bis del citato decreto, secondo le modalità prescritte da ciascuno degli stessi.
La comunicazione perciò deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa in modalità telematica, prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate e la Capitaneria di Porto territorialmente competente nonché agli Enti previdenziali e Assicurativi in caso di coinvolgimento di manodopera. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità. Analizziamo quali sono le modalità di comunicazione alle Amministrazioni interessate a partire dalla Capitaneria di Porto.

I soggetti, così come individuati dall’art. 49-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 171/2005, quindi il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, compilano e sottoscrivono il modello in formato “.pdf’ contenuto nel sito istituzionale delle – Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di Porto territorialmente competente. Essendo coinvolta dal punto di vista fiscale l’Agenzia delle Entrate, come previsto dal Decreto di approvazione del modello, esaminiamo le modalità di comunicazione anche nei riguardi di quest’ultima.

Contestualmente alla comunicazione alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, secondo il Decreto approvato, i soggetti ivi indicati che intendono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto, trasmettono all’Agenzia delle Entrate il modello di cui all’allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato “.pdf”, o “.gif” o “.tiff” o “.jpg”, in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it. Per concludere prendiamo in esame gli adempimenti relativi alla comunicazione telematica che vedono coinvolti INPS e INAIL.

I soggetti, così come individuati dall’art. 49-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 171/2005, ovvero il titolare persona fisica o società  non  avente  come  oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione telematica con le modalità operative già previste dall’INPS e dall’INAIL in materia di comunicazione preventiva per l’inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.

La comunicazione in modalità telematica contiene le seguenti indicazioni:
a) i dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
a-bis) i dati anagrafici e del codice fiscale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nonché della ragione sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, qualora titolare dell’imbarcazione o della nave da diporto adibita al noleggio occasionale sia quest’ultima (comma aggiunto dal Decreto 07 ottobre 2014);
b) gli estremi identificativi dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
c) i dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;
d) il tipo di attività prestata in forma occasionale nonché della data di inizio e fine della prestazione.

Si rammenta che copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni quali Capitaneria di porto e Agenzia delle Entrate devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo.

 

Cosimo Salvatore CORSA